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Art. 824-bis Codice di Procedura Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 824-bis Codice di Procedura Civile

Notifica personale e impugnazione del lodo arbitrale
Una società ha notificato direttamente a due soci venditori un lodo arbitrale in forma esecutiva insieme all'atto di precetto. Uno dei soci ha impugnato la decisione arbitrale oltre il termine di novanta giorni. Il ricorrente sosteneva che la notifica personale fosse inefficace per far decorrere il termine breve di impugnazione, ritenendo necessaria la notifica al difensore domiciliatario nominato nella procedura. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. La Suprema Corte ha confermato la tardività dell'impugnazione del lodo arbitrale. La legge consente di notificare la decisione arbitrale sia alla parte di persona sia al suo legale. Anche la consegna del lodo munito di formula esecutiva avvia regolarmente il termine per l'impugnazione.
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Rinuncia all’azione nel concordato: il lodo resta valido
Un'azienda committente si opponeva all'esecuzione di un lodo arbitrale che disponeva il trasferimento coattivo di alcuni immobili a favore dell'appaltatore, sostenendo che quest'ultimo vi avesse rinunciato. L'appaltatore, in concordato preventivo, aveva infatti escluso temporaneamente tali beni dal piano concordatario perché gravati da ipoteche svantaggiose. La committente qualificava tale scelta come una definitiva rinuncia all'azione, chiedendo la cessazione della materia del contendere. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la temporanea esclusione dei beni dall'attivo concordatario, dettata da ragioni di convenienza economica per i creditori, non costituisce una rinuncia all'azione. Di conseguenza, l'appaltatore conserva il diritto di eseguire il lodo e acquisire gli immobili una volta terminata la procedura di concordato.
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Registrazione a debito: negato il rinvio d’imposta sul lodo
Il Contribuente ha impugnato un avviso di liquidazione per l'imposta di registro dovuta su un lodo arbitrale reso esecutivo dal Tribunale. Il Contribuente sosteneva il diritto alla registrazione a debito dell'atto, cioè senza pagamento immediato, poiché la controversia originaria coinvolgeva un Ministero statale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la procedura per rendere esecutivo un lodo arbitrale rientra nella volontaria giurisdizione e non nel contenzioso ordinario. Di conseguenza, non si applicano le eccezioni previste per la registrazione a debito, che è un istituto di natura eccezionale e tassativa. La Corte ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione dell'atto impositivo, condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
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