La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28227/2023, ha stabilito che il compenso CTU in arbitrato deve essere calcolato analizzando la natura dei quesiti. Se le indagini sono autonome e distinte, va liquidato un compenso per ciascuna. La Corte ha inoltre chiarito che l'ordinanza di liquidazione degli arbitri, pur essendo titolo esecutivo, può sempre essere contestata in un successivo giudizio, non essendo vincolante per le parti l'autoliquidazione decisa dagli stessi arbitri.
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