La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della conversione di un beneficio penale estero in libertà vigilata per un cittadino che aveva rifiutato di scontare la misura in Svizzera. Il ricorrente lamentava un peggioramento della pena, ma i giudici hanno stabilito che l'applicazione della libertà vigilata, prevista dall'art. 735 c.p.p., non costituisce un aggravamento se la durata rimane identica a quella stabilita dall'autorità straniera. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità e per la corretta applicazione delle norme sulla cooperazione giudiziaria internazionale.
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