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Art. 735 Codice di Procedura Penale — Anno 2025

Altri anni per Art. 735 Codice di Procedura Penale

Riconoscimento sentenza straniera: basta il certificato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato che lamentava la mancata traduzione di una sentenza emessa in Belgio. Secondo la Suprema Corte, per il riconoscimento di una sentenza straniera emessa in ambito UE, la legge speciale (D.Lgs. 161/2010) prevede la traduzione del solo certificato standardizzato e non dell'intera pronuncia, a meno che il certificato non sia incompleto o insufficiente. Questa normativa prevale sulle disposizioni generali del codice di procedura penale.
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Riconoscimento sentenza straniera: basta il certificato
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un condannato che contestava il riconoscimento di una sentenza belga in Italia, lamentando la mancata traduzione integrale del provvedimento. La Corte ha stabilito che, in base alla normativa speciale del D.Lgs. 161/2010, per il riconoscimento di una sentenza straniera emessa in ambito UE è sufficiente la traduzione del solo certificato standardizzato che l'accompagna, prevalendo questa disciplina su quella generale del codice di rito.
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Mandato di arresto europeo: stop se altro Stato riconosce
La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza che disponeva la consegna di un individuo ai Paesi Bassi in esecuzione di un mandato di arresto europeo. La decisione si fonda sul fatto, emerso successivamente, che la Germania aveva riconosciuto la stessa sentenza di condanna, sollevando dubbi sul persistente interesse dello Stato emittente alla consegna. La Corte ha rinviato il caso per verificare la portata del riconoscimento tedesco e l'effettivo interesse olandese.
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Esecuzione pena estera: i limiti del giudice italiano
Un soggetto condannato in Albania chiedeva di scontare la pena in Italia. La Corte di Appello ha ridotto la sanzione al massimo previsto dalla legge italiana per il reato corrispondente. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del condannato, che lamentava la mancata motivazione, chiarendo che nell'ambito della procedura di esecuzione pena estera basata sulla Convenzione di Strasburgo, il giudice italiano non deve ricalcolare la pena, ma solo adeguarla al massimo edittale interno, senza necessità di ulteriore motivazione.
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