Un tribunale estero condanna un cittadino a due anni di reclusione con sospensione condizionale sotto vigilanza per istigazione alla corruzione. La Corte di appello italiana dispone il riconoscimento sentenze penali straniere e converte la sanzione in affidamento in prova al servizio sociale. Successivamente, il Tribunale di sorveglianza stabilisce regole rigide, vietando al condannato di allontanarsi dalla regione di residenza e imponendo il rientro a casa nelle ore notturne. L'interessato contesta queste limitazioni, ritenendole un aggravamento illegittimo della condanna originaria. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso difensivo e annulla l'ordinanza con rinvio. I giudici di legittimità chiariscono che l'adeguamento della sanzione non può mai imporre obblighi più restrittivi o afflittivi rispetto a quelli stabiliti dal giudice straniero.
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