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Art. 703 Codice di Procedura Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 703 Codice di Procedura Civile

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti di una donna per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Un'ordinanza civile imponeva alla donna di reintegrare il socio nel compossesso di un'azienda di lavanderia. L'ordine richiedeva la consegna delle chiavi, dei registri contabili e dei beni aziendali. L'imputata ha finto di voler collaborare, ma ha nascosto la documentazione contabile e ha spostato gli arredi poco prima dell'esecuzione forzata. I giudici hanno chiarito che il semplice rifiuto non costituisce reato. Tuttavia, quando l'attuazione dell'ordine richiede la cooperazione attiva dell'obbligato e questi mette in atto condotte ostruzionistiche, scatta la sanzione penale. Il ricorso della donna è stato quindi rigettato con la condanna alle spese.
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Servitù di passaggio: tutela e prova del possesso
La Corte di Cassazione ha confermato la tutela di una servitù di passaggio esercitata per oltre cinquant'anni su un fondo agricolo. Il proprietario del terreno aveva arato il sentiero, impedendo materialmente il transito ai vicini. I giudici hanno stabilito che l'azione per il riconoscimento della servitù può essere diretta solo contro chi contesta il diritto, senza necessità di coinvolgere i proprietari di altri fondi attraversati se questi non pongono ostacoli. La prova testimoniale raccolta è stata ritenuta decisiva per dimostrare il possesso continuativo del diritto di transito.
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