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Art. 7 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 7 Codice Civile

Differenze retributive nel pubblico impiego: la legge prevale
Un dipendente comunale, con qualifica di Capo Ufficio della Polizia Municipale, ha richiesto il pagamento di differenze retributive nel pubblico impiego basate su un beneficio economico speciale previsto dal Regio Decreto n. 1290/1922. Il Comune aveva sospeso l'erogazione di tale somma a partire dal 1999, ritenendo che il nuovo contratto collettivo nazionale avesse assorbito e annullato ogni trattamento di miglior favore precedente. La Corte d'Appello ha dato ragione all'amministrazione. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che i benefici derivanti da leggi speciali non possono essere cancellati o assorbiti da un contratto collettivo, a meno che la legge stessa non venga espressamente abrogata dal legislatore, evento avvenuto solo nel 2009. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Indennità di sede disagiata: quando è rimborso
Un lavoratore ha richiesto il ricalcolo di vari elementi retributivi includendo l'indennità di sede disagiata. La Cassazione ha stabilito che tale indennità, se concepita per coprire i costi di trasferimento e non legata a specifiche modalità della prestazione, ha natura di rimborso spese e non di retribuzione. Pertanto, è stata esclusa dalla base di calcolo per ferie, tredicesima e TFR.
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Indennità sede disagiata: quando è rimborso spese
Un lavoratore ha richiesto l'inclusione dell'indennità di sede disagiata nel calcolo di ferie, tredicesima e TFR. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che tale indennità non ha natura retributiva, ma di rimborso spese forfettario. La sua funzione è compensare i costi di viaggio per raggiungere un luogo di lavoro disagevole, non remunerare la prestazione lavorativa. Di conseguenza, è stata correttamente esclusa dalla base di calcolo delle altre voci retributive.
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Trattamento retributivo: no all’ultrattività
Un gruppo di lavoratori di un'azienda di trasporti, a seguito di un trasferimento d'azienda, ha citato in giudizio la nuova società per mantenere le voci retributive previste dal precedente contratto integrativo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che i contratti collettivi aziendali non godono di ultrattività dopo la loro scadenza. La tutela per i lavoratori riguarda il trattamento retributivo complessivo, non le singole voci, e spetta a loro l'onere di provare un'effettiva diminuzione economica globale, prova che nel caso di specie non è stata fornita.
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Contratto formazione: no al terzo elemento contrattuale
La Corte di Cassazione ha stabilito che i lavoratori assunti con un contratto di formazione e lavoro, e successivamente trasformati a tempo indeterminato, non hanno diritto a percepire il "terzo elemento contrattuale" se una nuova contrattazione collettiva lo ha soppresso, mantenendolo solo per chi era già a tempo indeterminato alla data della modifica. La Corte ha ritenuto legittima questa differenziazione, escludendo l'esistenza di un diritto acquisito per i lavoratori in formazione, poiché non avevano mai percepito tale emolumento in precedenza.
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Terzo elemento contrattuale: no ai neo-assunti
Una società di trasporti ha impugnato una sentenza che riconosceva il "terzo elemento contrattuale" a dipendenti il cui contratto di formazione era stato convertito in tempo indeterminato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la contrattazione collettiva può legittimamente escludere da tale emolumento i lavoratori che non lo percepivano prima della sua soppressione. Il riconoscimento dell'anzianità maturata durante la formazione non conferisce automaticamente diritti a voci retributive mai percepite, evitando così una disparità di trattamento.
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Impugnazione bilancio: non serve contestare i successivi
Una socia di una S.r.l. ha richiesto l'impugnazione del bilancio del 2008. La società si è difesa sostenendo che la socia avesse perso interesse, non avendo impugnato i bilanci successivi. La Corte di Cassazione ha rigettato questa tesi, stabilendo che l'impugnazione del bilancio iniziale è sufficiente. La legge prevede che le correzioni dovute alla dichiarata invalidità vengano apportate nel bilancio dell'anno in cui la sentenza viene emessa, senza obbligare il socio a impugnare tutti i bilanci intermedi.
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