Un dipendente comunale, con qualifica di Capo Ufficio della Polizia Municipale, ha richiesto il pagamento di differenze retributive nel pubblico impiego basate su un beneficio economico speciale previsto dal Regio Decreto n. 1290/1922. Il Comune aveva sospeso l'erogazione di tale somma a partire dal 1999, ritenendo che il nuovo contratto collettivo nazionale avesse assorbito e annullato ogni trattamento di miglior favore precedente. La Corte d'Appello ha dato ragione all'amministrazione. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che i benefici derivanti da leggi speciali non possono essere cancellati o assorbiti da un contratto collettivo, a meno che la legge stessa non venga espressamente abrogata dal legislatore, evento avvenuto solo nel 2009. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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