Una storica società di produzione industriale fallisce. La curatela fallimentare trasferisce l'intero ramo produttivo, i macchinari, il know-how e l'avviamento a una nuova impresa creata dagli ex dipendenti. La nuova società registra e utilizza il marchio storico per oltre vent'anni. Gli ex soci e gli eredi del fondatore chiedono la nullità della registrazione, sostenendo che l'atto di vendita non menzionasse esplicitamente il marchio patronimico. La Corte di Cassazione respinge il ricorso degli eredi. I giudici confermano che la cessione del marchio con azienda si presume avvenuta automaticamente quando le parti trasferiscono l'intero complesso produttivo e la ditta derivata. Chi acquista e valorizza l'attività mantiene legittimamente la titolarità del marchio, mentre chi abbandona la produzione perde ogni diritto di rivendica.
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