Un imprenditore, accusato di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, era stato dichiarato non punibile per la particolare tenuità del fatto. Il Pubblico Ministero ha presentato ricorso, sostenendo che la condotta riparatrice successiva al reato non dovesse essere considerata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 131-bis c.p., la valutazione deve includere anche la condotta susseguente al reato, come l'adempimento tardivo ma giustificato delle prescrizioni.
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