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Art. 68 Codice Penale — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 68 Codice Penale

Contraffazione per equivalenti: Tutor autostradale salvo
La Titolare del Brevetto ha fatto causa alla Società Autostradale chiedendo il risarcimento danni per la presunta contraffazione del proprio brevetto del 1999, relativo a un sistema di controllo del traffico. Secondo l'attrice, il sistema di rilevamento della velocità (Tutor) installato dalla convenuta violava la sua privativa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Titolare del Brevetto, confermando che non vi è stata alcuna contraffazione per equivalenti. I due sistemi, infatti, risolvono lo stesso problema tecnico (rilevare la velocità dei veicoli) ma utilizzano tecnologie del tutto differenti e non equivalenti: raggi ottici posteriori per il brevetto originario e spire magnetiche sotto l'asfalto per il sistema autostradale. Di conseguenza, la Società Autostradale non ha violato alcun diritto di brevetto e la Titolare del Brevetto è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
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Contraffazione di brevetto: copiare peggio non salva dalla condanna
Il titolare di un brevetto per un estrattore di fondi di caffè ha citato in giudizio un'azienda che produceva un dispositivo simile. La copia presentava una modifica tecnica, una base piatta invece che conica, che la rendeva meno efficiente del prodotto originale. I giudici di merito avevano escluso la violazione. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio fondamentale: la contraffazione di brevetto sussiste anche quando la copia viene realizzata con modifiche peggiorative e prive di originalità. Introdurre un difetto per rendere un prodotto meno funzionale non è sufficiente a evitare la condanna per violazione del brevetto. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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Esenzione Bolar: limiti per produttori di principi attivi
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18372 del 2024, ha stabilito i limiti di applicazione dell'esenzione Bolar per i produttori di principi attivi farmaceutici. Il caso riguardava due società che producevano e offrivano in vendita un principio attivo ancora coperto da brevetto, sostenendo che tale attività fosse lecita in quanto finalizzata a consentire a terzi di ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio per farmaci generici. La Corte ha rigettato questa tesi, chiarendo che l'esenzione Bolar per un produttore terzo presuppone una richiesta preventiva e specifica da parte del genericista. La produzione e l'offerta proattiva, slegate da una committenza, costituiscono contraffazione di brevetto.
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Abuso di posizione dominante: la Cassazione conferma
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di una grande azienda farmaceutica per abuso di posizione dominante. La società aveva attuato una complessa strategia brevettuale per ritardare l'ingresso sul mercato di farmaci generici concorrenti, causando un danno economico al Servizio Sanitario Nazionale. La sentenza chiarisce che anche l'uso di strumenti legali legittimi, se finalizzato a escludere i concorrenti, integra un illecito antitrust. L'accertamento dell'Autorità Garante è stato ritenuto prova privilegiata della condotta, mentre il nesso causale e il danno sono stati provati tramite presunzioni.
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