Un nudo proprietario contesta la richiesta di pagamento di oneri condominiali per oltre settemila euro, sostenendo che i costi riguardino interventi ordinari spettanti all'usufruttuario. Il proprietario promuove una causa di accertamento senza aver prima impugnato le relative delibere assembleari nei termini. Il Condominio pretende il saldo integrale del debito. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso del condomino. I giudici ribadiscono che ogni contestazione inerente alla ripartizione spese condominiali rende la decisione dell'assemblea annullabile e non nulla. Il condomino dissenziente deve quindi proporre formale impugnazione entro trenta giorni. In assenza di tempestivo ricorso, la delibera diventa definitiva e vincolante, obbligando il proprietario al versamento dell'intero importo.
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