LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 67 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 67 Codice Civile

Ripartizione spese condominiali: contestazione tardiva e pagamento
Un nudo proprietario contesta la richiesta di pagamento di oneri condominiali per oltre settemila euro, sostenendo che i costi riguardino interventi ordinari spettanti all'usufruttuario. Il proprietario promuove una causa di accertamento senza aver prima impugnato le relative delibere assembleari nei termini. Il Condominio pretende il saldo integrale del debito. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso del condomino. I giudici ribadiscono che ogni contestazione inerente alla ripartizione spese condominiali rende la decisione dell'assemblea annullabile e non nulla. Il condomino dissenziente deve quindi proporre formale impugnazione entro trenta giorni. In assenza di tempestivo ricorso, la delibera diventa definitiva e vincolante, obbligando il proprietario al versamento dell'intero importo.
Continua »
Spese condominiali dell’usufruttuario: paga chi trascura i lavori
Un comproprietario usufruttuario ha impugnato una delibera assembleare contestando la mancata tempestività della convocazione e l'addebito di costi per lavori di manutenzione straordinaria. La Corte di Cassazione ha confermato la validità della delibera e respinto il ricorso dell'usufruttuario. L'avviso di convocazione si considera legalmente conosciuto al momento dell'arrivo dell'avviso di giacenza postale e non quando l'interessato ritira la raccomandata. Inoltre, la legge stabilisce che le spese condominiali dell'usufruttuario comprendono anche gli interventi straordinari resi necessari dalla prolungata omissione della manutenzione ordinaria. Il mancato adempimento degli interventi ordinari nel tempo trasferisce l'onere economico dei successivi lavori straordinari direttamente a carico dell'usufruttuario, fermo restando il vincolo di solidarietà verso il condominio.
Continua »
Oneri condominiali usufruttuario: stop spese al non proprietario
Un condominio ha notificato un decreto ingiuntivo a una donna per il recupero di spese condominiali straordinarie. La condomina si è opposta sostenendo di essere soltanto titolare dell'usufrutto e non proprietaria dell'appartamento. I giudici di merito hanno respinto la sua opposizione applicando il principio dell'apparenza, ritenendo valido l'errore del condominio poiché la donna pagava regolarmente le quote ordinarie. La Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto e ha accolto il ricorso dell'usufruttuaria. La Suprema Corte ha chiarito che l'amministratore deve verificare i registri immobiliari e addebitare le spese straordinarie al nudo proprietario. In tema di oneri condominiali usufruttuario, il principio dell'apparenza non giustifica richieste di pagamento verso chi non è il vero debitore.
Continua »