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Art. 669-duodecies Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Penale

Altri anni per Art. 669-duodecies Codice di Procedura Civile

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti di una donna per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Un'ordinanza civile imponeva alla donna di reintegrare il socio nel compossesso di un'azienda di lavanderia. L'ordine richiedeva la consegna delle chiavi, dei registri contabili e dei beni aziendali. L'imputata ha finto di voler collaborare, ma ha nascosto la documentazione contabile e ha spostato gli arredi poco prima dell'esecuzione forzata. I giudici hanno chiarito che il semplice rifiuto non costituisce reato. Tuttavia, quando l'attuazione dell'ordine richiede la cooperazione attiva dell'obbligato e questi mette in atto condotte ostruzionistiche, scatta la sanzione penale. Il ricorso della donna è stato quindi rigettato con la condanna alle spese.
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Mancata esecuzione dolosa: quando è reato?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32028/2024, interviene sul reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Il caso riguardava il legale rappresentante di un'impresa edile che aveva sospeso i lavori di consolidamento ordinati da un'ordinanza cautelare. La Corte ha annullato la condanna al risarcimento dei danni, ribadendo un principio fondamentale: il reato non sussiste se la prestazione ordinata è 'fungibile', ovvero se può essere eseguita da un'altra persona o impresa, venendo meno la necessità della collaborazione dell'obbligato.
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