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Art. 669-duodecies Codice di Procedura Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 669-duodecies Codice di Procedura Civile

Titolo esecutivo: l’ordinanza non perde efficacia
Una società, condannata a sgomberare un cantiere con una penale giornaliera per il ritardo, ha sostenuto che un successivo provvedimento di attuazione avesse invalidato il titolo esecutivo originale. La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, affermando che il provvedimento attuativo ha una funzione puramente esecutiva e non incide sulla validità e sull'efficacia del titolo esecutivo iniziale. Di conseguenza, l'obbligo di pagamento della penale è rimasto pienamente valido.
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Spese urgenti condominio: no rimborso con ordine del giudice
La Corte di Cassazione ha negato il diritto al rimborso per le spese urgenti in condominio sostenute da alcuni proprietari. La decisione si fonda sul fatto che esisteva già un'ordinanza del giudice che obbligava il condominio a eseguire i lavori. Secondo la Corte, la presenza di un provvedimento giudiziario esecutivo esclude il carattere di urgenza che giustificherebbe l'intervento del singolo, il quale avrebbe dovuto invece attivare gli strumenti per l'esecuzione forzata dell'ordine.
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Mancanza titolo abilitante: contratto nullo
Una docente, assunta a tempo indeterminato a seguito di un provvedimento cautelare, subisce la risoluzione del contratto per la successiva scoperta della mancanza del titolo abilitante all'insegnamento. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della risoluzione, affermando che il contratto è nullo per la mancanza di un requisito essenziale previsto dalla legge. La Corte ha precisato che né il provvedimento cautelare iniziale, né la successiva assoluzione penale dal reato di falso ideologico, possono sanare la nullità derivante dalla oggettiva mancanza del titolo abilitante.
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Proprietà condominiale: quando il cortile è privato?
Una società apriva finestre su un'area che riteneva comune, ma che i vicini utilizzavano come autorimessa privata. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'area è di proprietà esclusiva dei vicini. La motivazione si fonda sul fatto che, prima della costituzione del condominio, l'area era già stata chiusa e destinata permanentemente ad autorimessa, perdendo così la sua funzione di bene comune. Di conseguenza, la presunzione di proprietà condominiale non è applicabile.
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