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Art. 669 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 669 Codice di Procedura Penale

Doppia condanna per lo stesso fatto: il principio del Ne bis in idem
La Corte d'Appello aveva revocato una condanna e disposto l'esecuzione di un'altra per un Lavoratore, condannato per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Il Lavoratore aveva presentato ricorso, sostenendo che le due condanne riguardassero lo stesso fatto e violassero il principio del 'ne bis in idem'. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente individuato la pena più grave da applicare, considerando che i fatti, seppur parzialmente coincidenti e diversamente qualificati, non configuravano una doppia punizione per lo stesso reato, ma l'applicazione della pena più alta tra quelle inflitte per reati anche diversi.
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Continuazione del reato: quando l’unità del piano criminoso fallisce
Un Lavoratore ha chiesto alla Corte di Appello di Napoli di applicare la continuazione del reato a diverse condanne per estorsione tentata, associazione a delinquere, truffa e bancarotta fraudolenta. Ha anche invocato il principio del ne bis in idem per alcune accuse di bancarotta. La Corte ha respinto la richiesta, non riconoscendo un unico disegno criminoso tra i vari fatti, avvenuti in contesti diversi e con motivazioni differenti. La Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo che la continuazione del reato richiede una pianificazione originaria di tutti i reati. Il ricorso è stato rigettato e il Lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Confisca per equivalente: La Cassazione sui trattamenti diversi tra coimputati
Un imputato, condannato per truffa aggravata e soggetto a confisca per equivalente di 600.000 euro, ha chiesto la revoca di tale misura. La sua richiesta si basava sul fatto che un coimputato, processato separatamente, era stato condannato per truffa semplice, senza l'aggravante, e la sua confisca era stata revocata. L'imputato sosteneva che l'esclusione dell'aggravante dovesse estendersi anche a lui. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la richiesta equivale a una revisione della condanna, non ammessa per ottenere solo un trattamento sanzionatorio meno afflittivo. Il contrasto tra le sentenze riguardava la qualificazione giuridica del fatto, non il fatto storico, e l'articolo 669 c.p.p. non si applica a imputati diversi. La confisca per equivalente è una misura sanzionatoria che colpisce ogni concorrente per l'intero profitto illecito.
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Divieto di bis in idem: no alla revoca per fatti distinti
Un pubblico ufficiale richiedeva la revoca della propria condanna definitiva emessa dalla giustizia militare, invocando il divieto di bis in idem. Il ricorrente sosteneva che il tribunale ordinario avesse già accertato l'insussistenza della truffa per gli stessi lavori eseguiti in ritardo. I giudici hanno invece rilevato che i due procedimenti riguardavano condotte e fatture differenti: il giudizio ordinario concerneva un primo documento di spesa, mentre la condanna militare puniva il falso e la truffa legati a un successivo pagamento separato. La Corte di Cassazione ha quindi rigettato la tesi difensiva, confermando l'assenza di identità del fatto storico e dichiarando inammissibile il ricorso.
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Inammissibilità Appello Penale: Quando il Giudicato Prevale
Un imputato aveva proposto appello contro una condanna, ma la Corte d'Appello lo aveva dichiarato tardivo e aveva ordinato l'esecuzione della sentenza di primo grado. Il Ricorrente ha impugnato questa decisione sostenendo la tempestività dell'appello e l'irretroattività di una legge sfavorevole. La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza. Ha stabilito che l'inammissibilità appello penale deve essere dichiarata dal giudice dell'impugnazione. Se questo giudice decide nel merito senza rilevare la tardività, la sentenza diventa definitiva, anche se l'appello era in realtà inammissibile.
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Divieto di secondo giudizio e sconto di pena annullato
Il Giudice dell'Esecuzione riconosceva a Il Condannato la continuazione tra reati per due condanne passate in giudicato. Tuttavia, la medesima richiesta era già stata respinta dallo stesso tribunale con un provvedimento precedente diventato definitivo. Il Pubblico Ministero ha quindi proposto ricorso in Cassazione eccependo il divieto di secondo giudizio. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che il principio del ne bis in idem si applica pienamente anche nella fase di esecuzione delle pene. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza che aveva erroneamente concesso il beneficio al condannato, confermando l'efficacia preclusiva della prima decisione definitiva.
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Bis in idem e continuazione del reato: quando la prova non basta
Un Condannato ha chiesto al Giudice dell'esecuzione di riconoscere il *bis in idem* (non essere giudicato due volte per lo stesso fatto) e, in subordine, la *continuazione del reato* (più reati come parte di un unico piano). Il Condannato sosteneva che l'arma usata in due diversi episodi di detenzione illegale e lesioni fosse la stessa e che i fatti rientrassero in un unico disegno criminoso. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato entrambe le richieste. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, evidenziando che il Condannato non ha fornito prove sufficienti sull'identità dell'arma né sull'esistenza di un unico disegno criminoso per la *continuazione del reato*.
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Divieto di bis in idem: no al secondo processo per omicidio
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un imputato già condannato con patteggiamento per l'omicidio colposo della moglie, deceduta nell'incendio della propria automobile. Anni dopo, la Procura ha aperto un nuovo procedimento accusandolo di omicidio volontario premeditato per la stessa vicenda. La Corte d'Assise d'Appello ha bloccato il processo applicando il divieto di bis in idem. La Suprema Corte ha confermato la decisione e ha respinto i ricorsi dell'accusa e delle parti civili. L'identità del fatto materiale sussiste se coincidono condotta, evento mortale e nesso di causalità. Le nuove circostanze aggravanti e la diversa qualificazione dell'elemento psicologico, dal profilo colposo a quello doloso, non permettono un secondo processo contro la medesima persona.
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Furto aggravato e Ne bis in idem: quando la difesa non regge
Un Cittadino è stato condannato per furto aggravato di energia elettrica. Ha presentato ricorso, sostenendo l'applicazione del principio del Ne bis in idem, in quanto era già stato assolto per un precedente furto di energia. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che il principio del Ne bis in idem non si applicava, poiché il precedente giudizio riguardava un fatto diverso, avvenuto in un immobile differente e accertato da un altro tecnico. Il Cittadino ha dovuto pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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Ne bis in idem e misure di prevenzione: latitanza aggrava pericolosità
Un individuo ha ricevuto due misure di prevenzione personali, la prima nel 2001 e la seconda nel 2010, entrambe basate sulla stessa indagine penale. Ha contestato la seconda misura invocando il principio del "ne bis in idem", sostenendo di essere stato giudicato due volte per gli stessi fatti. La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che il principio del "Ne bis in idem e misure di prevenzione" si applica, ma con la clausola "rebus sic stantibus". La seconda misura era giustificata da nuovi elementi, come la condanna definitiva e la persistente latitanza del soggetto, che avevano attualizzato e aggravato la sua pericolosità sociale. Non c'è stata violazione perché i fatti non erano identici.
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Ne bis in idem: esclusa la duplicità se il tempo cambia
Un condannato ha chiesto la revoca della seconda sentenza per violazione del divieto di ne bis in idem, sostenendo di aver subito due processi per la medesima partecipazione a un'associazione mafiosa. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza evidenziando la non sovrapponibilità temporale delle due contestazioni. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto e dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'identità del fatto richiede la coincidenza di tempo, luogo e persone. Se la seconda condotta riguarda un arco temporale successivo, l'attività delittuosa costituisce un fatto storico autonomo e non viola il giudicato.
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Divieto di bis in idem tra condanna e assoluzione
Il Condannato ha subito due procedimenti giudiziari paralleli. Una prima sentenza lo ha condannato per intestazione fittizia di beni e omessa comunicazione di variazioni patrimoniali. Una seconda sentenza lo ha invece assolto dal solo reato di omessa comunicazione per difetto di dolo. Il Condannato ha chiesto la revoca integrale della condanna invocando il divieto di bis in idem. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e ha confermato la condanna per intestazione fittizia. I giudici hanno chiarito che i due illeciti costituiscono fatti distinti ed autonomi. L'assoluzione per l'omessa comunicazione non estende i suoi effetti al trasferimento fraudolento dei beni. Il ricorrente deve quindi scontare la pena residua e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Doppio Giudizio o Errore Procedurale? La Cassazione sul Ne bis in idem
Un condannato ha chiesto la revoca di una sentenza, sostenendo di essere stato giudicato due volte per lo stesso fatto, violando il principio del Ne bis in idem. Il Tribunale ha respinto la richiesta, ritenendo i fatti diversi. Il condannato ha presentato ricorso, lamentando la mancata udienza e la violazione del Ne bis in idem. La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale. Ha stabilito che il giudice dell'esecuzione deve sempre garantire il diritto al contraddittorio, anche in casi di Ne bis in idem, e non può decidere "de plano". Il caso tornerà al Tribunale per un nuovo esame, rispettando le garanzie procedurali.
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Bis in idem: doppia condanna per reato associativo e periodi distinti
Un individuo è stato condannato per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) per un periodo specifico. Successivamente, ha ricevuto una seconda condanna per lo stesso reato, ma riferita a un periodo temporale successivo al primo. L'individuo ha chiesto la revoca della prima sentenza, invocando il principio del **bis in idem** (non essere giudicato due volte per lo stesso fatto). La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che il principio del **bis in idem** non si applica quando le condanne, pur riguardando lo stesso tipo di reato continuato, si riferiscono a fatti storici distinti per il loro arco temporale, anche se basati su prove simili. La distinzione temporale è cruciale.
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Divieto di bis in idem: stop a doppie condanne penali sovrapposte
Un uomo condannato con diverse decisioni irrevocabili per la violazione di misure di prevenzione ha presentato un'istanza al magistrato per far cancellare le pene duplicate, invocando il divieto di bis in idem. Il giudice territoriale ha respinto la richiesta sostenendo l'impossibilità di interpretare i fatti oltre la data indicata nel capo di accusa. La Corte di Cassazione ha cancellato il provvedimento impugnato. I giudici supremi hanno chiarito che il magistrato della fase esecutiva deve esaminare tutti i titoli penali per verificare se i fatti siano identici. Quando le violazioni hanno carattere permanente e coprono periodi sovrapposti, lo Stato non può punire lo stesso comportamento molteplici volte.
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Archiviazione e condanna: contrasto tra giudicati
Un condannato chiedeva la revoca della propria condanna definitiva per spaccio di sostanze stupefacenti sostenendo l'esistenza di un contrasto tra giudicati rispetto a una precedente archiviazione penale. La Corte di Cassazione respinge il ricorso straordinario presentato dall'interessato. I giudici hanno chiarito che il decreto di archiviazione non costituisce una decisione definitiva idonea a creare un conflitto con una sentenza irrevocabile. Inoltre, i due provvedimenti riguardavano episodi cronologicamente distinti, escludendo l'identità del fatto materiale.
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Divieto di secondo giudizio e archiviazione: la condanna resta
Il Condannato ha proposto ricorso sostenendo che la sua condanna definitiva per spaccio di sostanze stupefacenti contrastasse con un precedente decreto di archiviazione emesso per fatti analoghi, invocando il divieto di secondo giudizio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il decreto di archiviazione non è una sentenza definitiva e non può generare un conflitto di giudicati. L'archiviazione rappresenta una scelta di non esercitare l'azione penale, escludendo in radice la violazione del principio del ne bis in idem. Di conseguenza, il Condannato perde il ricorso e viene condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Ne bis in idem: no alla doppia condanna per lo stesso furto
Il Tribunale di Marsala aveva respinto la richiesta di revoca di una condanna per furto di energia elettrica avanzata dal Condannato, applicando invece la continuazione con una precedente condanna. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Condannato, evidenziando che la seconda condanna riguardava un periodo di tempo interamente compreso in quello della prima sentenza per lo stesso immobile. Trattandosi del medesimo fatto storico, la Suprema Corte applica il principio del Ne bis in idem ai sensi dell'art. 669 c.p.p., annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e revocando la seconda sentenza di condanna, che risultava più grave. Vince il Condannato, che ottiene la cancellazione della seconda pena.
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Divieto di bis in idem: una denuncia ma tre condanne diverse
Un uomo ha consegnato assegni a diverse persone per pagamenti e truffe, denunciando poi falsamente lo smarrimento dell'intero libretto per bloccare i titoli. Questa condotta ha generato tre distinte condanne per calunnia e truffa, avendo egli accusato ingiustamente più soggetti innocenti. Il condannato ha fatto ricorso invocando il Divieto di bis in idem, sostenendo che la denuncia di smarrimento fosse un unico atto materiale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la falsa accusa rivolta a più persone configura reati distinti e autonomi. Non si applica il Divieto di bis in idem poiché i fatti storici, le vittime e le truffe sono diversi e non coincidono dal punto di vista naturalistico.
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Ne bis in idem e spaccio: negata la revoca per condotte distinte
Il Condannato ha richiesto l'applicazione del principio del ne bis in idem per revocare una condanna per spaccio di stupefacenti, sostenendo che il fatto fosse già stato giudicato all'interno di un processo per associazione a delinquere. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, applicando invece la continuazione dei reati con riduzione della pena. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il divieto di un secondo giudizio opera solo quando vi è una perfetta identità storico-naturalistica del fatto (condotta, tempo e luogo). Nel caso specifico, si trattava di episodi di spaccio distinti e autonomi, sebbene inseriti in un medesimo contesto associativo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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