La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presentata da un condannato. Il Tribunale di Sorveglianza aveva negato il beneficio a causa dell'assenza del soggetto dal territorio nazionale, dell'irreperibilità della compagna presso il domicilio indicato, dei numerosi precedenti penali e della mancanza di reddito lecito. Nonostante la difesa sostenesse la regolarità formale della residenza, i giudici hanno ritenuto impossibile verificare l'idoneità del domicilio in assenza fisica degli interessati. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che la motivazione del rigetto non era né illogica né contraddittoria, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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