Una società conduttrice di un negozio in una stazione ferroviaria ha contestato l'importo della locazione, sostenendo che il canone speciale per la vendita di tabacchi dovesse limitare l'intero importo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo la distinzione tra il canone di locazione per l'immobile e il canone concessorio per la vendita di generi di monopolio, che sono due obbligazioni distinte. Inoltre, ha confermato la legittimità di una clausola contrattuale che prevedeva un onere una tantum a carico del conduttore per la riqualificazione della stazione, riconoscendone l'interesse comune e la natura sinallagmatica.
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