L’Ordinanza di Rilascio ex art. 665 c.p.c.: La Cassazione ne Ribadisce la Non Impugnabilità
Nel complesso mondo del contenzioso civile, comprendere quali provvedimenti del giudice siano immediatamente contestabili e quali no è cruciale per una corretta strategia difensiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un tema specifico e ricorrente nei procedimenti di sfratto: la non impugnabilità dell’ordinanza di rilascio emessa ai sensi dell’art. 665 del codice di procedura civile. Questo provvedimento, pur avendo effetti significativi per il conduttore, non rappresenta una decisione finale sul merito della controversia, come chiarito dagli Ermellini.
Il Contesto: Sfratto per Morosità e Opposizione del Conduttore
La vicenda trae origine da un’azione di sfratto per morosità avviata da una società proprietaria di un immobile commerciale nei confronti della società conduttrice. La locatrice lamentava il mancato pagamento di canoni per un importo considerevole, chiedendo la convalida dello sfratto e un’ingiunzione di pagamento.
La società conduttrice si opponeva alla richiesta, contestando le pretese della locatrice. Il Tribunale, tuttavia, rilevava che l’opposizione non era fondata su prova scritta e che la morosità persisteva. Di conseguenza, in applicazione dell’art. 665 c.p.c., emetteva un’ordinanza con cui disponeva l’immediato rilascio dell’immobile, riservando al prosieguo del giudizio la decisione definitiva sulle eccezioni sollevate.
L’Appello e la Dichiarazione di Inammissibilità
Non accettando la decisione, la società conduttrice proponeva appello avverso l’ordinanza di rilascio. La Corte d’Appello, però, dichiarava l’impugnazione inammissibile. La ragione? L’ordinanza emessa a norma dell’art. 665 c.p.c., secondo l’orientamento consolidato, non è un provvedimento appellabile.
Insoddisfatta, la società conduttrice portava la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione di norme processuali e sostenendo che, in assenza di un valido contratto di locazione (circostanza da essa dedotta), l’ordinanza non avrebbe dovuto essere emessa e, quindi, doveva essere considerata appellabile.
La Questione dell’Ordinanza di Rilascio in Cassazione
I motivi del ricorso in Cassazione si concentravano su due aspetti principali. In primo luogo, si denunciava che i giudici di merito non avessero considerato la presunta risoluzione di un precedente contratto e l’effetto novativo di un secondo accordo. In secondo luogo, si contestava la correttezza della decisione della Corte d’Appello di ritenere inammissibile il gravame, sostenendo che l’ordinanza fosse stata emessa al di fuori delle condizioni di legge e dovesse quindi essere soggetta a impugnazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, definendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno colto l’occasione per ribadire con fermezza il principio che governa la natura e l’impugnabilità dell’ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c.
Il provvedimento in questione non è una sentenza e non ha carattere decisorio né definitivo. Esso non statuisce in via irrevocabile sui diritti delle parti, ma ha una funzione puramente provvisoria e anticipatoria. La sua emissione si limita a regolare in via temporanea il rilascio del bene, mentre la risoluzione di tutte le questioni, comprese le eccezioni e le domande delle parti, è rimandata alla successiva fase di merito del giudizio.
La Corte ha chiarito che il thema decidendum (l’insieme delle questioni da decidere) viene cristallizzato solo in questa seconda fase. Pertanto, qualsiasi presunta omissione di pronuncia su eccezioni sollevate nella fase sommaria (come quelle relative alla validità del contratto) può essere fatta valere solo impugnando la sentenza che definirà l’intero giudizio, e non l’ordinanza provvisoria.
La Cassazione ha inoltre precisato che un’eccezione alla regola della non impugnabilità potrebbe, in via del tutto teorica, verificarsi solo nel caso abnorme in cui il giudice emetta l’ordinanza e, contrariamente a quanto previsto dall’art. 667 c.p.c., non disponga per il prosieguo della causa di merito, chiudendo di fatto il processo. Una circostanza, questa, che non si era verificata nel caso di specie.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento conferma un caposaldo della procedura di sfratto: l’ordinanza di rilascio non è appellabile. Per il conduttore che si oppone allo sfratto, ciò significa che, anche se costretto a rilasciare l’immobile in via provvisoria, la partita non è chiusa. La sua difesa dovrà essere pienamente svolta nella causa di merito che prosegue dopo l’emissione dell’ordinanza. Sarà solo la sentenza finale, che deciderà sull’esistenza della morosità, sulla validità del contratto e su ogni altra questione, a poter essere oggetto di appello. Questa pronuncia serve da monito: tentare di impugnare l’ordinanza provvisoria è una strategia destinata all’insuccesso, con conseguente spreco di tempo e risorse.
È possibile appellare un’ordinanza di rilascio emessa dal giudice in un procedimento di sfratto?
No, la Suprema Corte ha ribadito che l’ordinanza di rilascio emessa ai sensi dell’art. 665 c.p.c. non è impugnabile, in quanto non ha carattere definitivo e decisorio.
Perché l’ordinanza di rilascio non è impugnabile?
Perché non statuisce in via definitiva sui diritti delle parti. La sua funzione è provvisoria e la risoluzione di tutte le eccezioni e contestazioni è riservata alla successiva fase di merito del giudizio, che si conclude con una sentenza.
Cosa deve fare la parte che ritiene ingiusta l’ordinanza di rilascio?
Deve proseguire nel giudizio di merito, facendo valere in quella sede tutte le proprie difese. Potrà impugnare non l’ordinanza provvisoria, ma solo la sentenza finale che definisce l’intera controversia.