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Art. 639-bis Codice Penale — Anno 2022

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Altri anni per Art. 639-bis Codice Penale

Invasione di terreni o edifici: condannata la volontaria abusiva
La Rappresentante dell'Associazione animalista aveva stipulato un accordo con il Comune per usare temporaneamente solo gli spazi esterni di un immobile pubblico. Tuttavia, l'associazione ha occupato abusivamente anche i locali interni, introducendo cani, farmaci e rifiuti, e sostituendo i lucchetti posti dal Comune per impedirne l'accesso. Condannata nei primi due gradi di giudizio, la donna ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per il reato di invasione di terreni o edifici. I giudici hanno chiarito che il cambio dei lucchetti e l'accumulo di beni dimostrano la volontà di un'occupazione non temporanea, configurando pienamente il reato anche senza una presenza fisica costante.
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Invasione di terreni o edifici: condanna e assoluzione a confronto
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di due persone accusate del reato di invasione di terreni o edifici per aver occupato abusivamente degli alloggi. Nel primo caso, una donna ha giustificato l'occupazione con il proprio stato di necessità economica, ma la Corte ha respinto il ricorso, confermando che la povertà non legittima l'occupazione permanente. Nel secondo caso, un uomo ha continuato ad abitare nell'alloggio pubblico dopo la morte del padre, legittimo assegnatario con cui conviveva. La Cassazione ha accolto il ricorso di quest'ultimo, stabilendo che spetta all'accusa dimostrare l'arbitraria introduzione nell'immobile. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio per l'uomo, mentre il ricorso della donna è stato dichiarato inammissibile.
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Invasione arbitraria di edificio: vecchia condanna non salva
Gli Occupanti sono stati condannati per il reato di invasione arbitraria di edificio comunale. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che una precedente condanna per lo stesso immobile coprisse anche il periodo contestato nel nuovo processo, invocando il divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'occupazione abusiva è un reato permanente. In assenza di prove sull'allontanamento degli imputati, la condotta illecita si è protratta nel tempo fino alla nuova sentenza di primo grado. Di conseguenza, non si applica il principio del precedente giudicato. Gli Occupanti perdono la causa e devono pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Rescissione del giudicato: condanna revocata per notifica fantasma
Una cittadina, dichiarata senza fissa dimora, viene condannata in sua assenza per invasione di terreni o edifici. Le notifiche del processo erano state effettuate presso lo studio del difensore d'ufficio, nonostante quest'ultimo non avesse mai risposto alla telefonata della polizia per dare il proprio assenso. La Corte d'Appello respinge la richiesta di rescissione del giudicato, ritenendo che l'imputata si fosse sottratta volontariamente al processo. La Corte di Cassazione accoglie invece il ricorso della difesa: l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non si era mai perfezionata. Di conseguenza, l'imputata non ha mai avuto un'effettiva conoscenza del processo a suo carico. La Suprema Corte annulla quindi l'ordinanza e revoca la sentenza di condanna, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale per celebrare nuovamente il processo.
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Occupazione abusiva: condanna cancellata dal tempo che passa
L'Occupante è stata condannata nei primi due gradi di giudizio per il reato di occupazione abusiva di un appartamento di edilizia popolare. Contro la condanna, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha rilevato che il reato, di natura permanente, deve considerarsi cessato alla data della sentenza di primo grado. Di conseguenza, calcolando il tempo trascorso, il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi è interamente decorso. Poiché il ricorso non era manifestamente infondato, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione. L'Occupante ottiene così la cancellazione della condanna.
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