Una società subappaltatrice ottiene un decreto ingiuntivo contro una società costruttrice. Quest'ultima solleva un'eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che il foro competente sia quello della propria sede legale. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando che l'eccezione di incompetenza è incompleta, e quindi considerata come non proposta, se la società convenuta non contesta specificamente, oltre alla sede legale, anche l'inesistenza di una sede secondaria o di uno stabilimento con rappresentante legale nel foro adito.
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