Un imprenditore individuale ha chiesto il pagamento di lavori edili tramite decreto ingiuntivo. La controparte ha contestato il credito, sostenendo che i lavori erano stati eseguiti da una società sciolta e che l'imprenditore non aveva la legittimazione attiva. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, ritenendo il credito non provato e potenzialmente rinunciato. La Cassazione ha confermato la decisione, sottolineando l'insufficienza della prova del credito e la genericità delle doglianze. Ha rigettato il ricorso, condannando l'imprenditore alle spese.
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