La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che la chiusura del fallimento determina l'improcedibilità del giudizio di opposizione allo stato passivo. Tale procedimento ha natura 'endofallimentare', cioè i suoi effetti sono limitati alla procedura concorsuale. Inoltre, è stato ribadito che il soggetto fallito non ha legittimazione processuale per intervenire in tale giudizio, spettando questa esclusivamente al curatore. Di conseguenza, il decreto del tribunale che aveva proseguito il giudizio è stato cassato senza rinvio.
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