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Art. 625 Codice Penale — Sezione Quinta Penale

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Altri anni per Art. 625 Codice Penale

Furto con destrezza al supermercato: condanna confermata
Due donne hanno sottratto i portafogli dalle borse di clienti intente a fare la spesa in un supermercato, approfittando della loro distrazione mentre le borse erano appese ai carrelli, per poi utilizzare indebitamente le carte di pagamento. La difesa ha sostenuto l'insussistenza dell'aggravante e la prescrizione dei reati. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, dichiarando inammissibili i ricorsi. La Suprema Corte ha chiarito che integra il furto con destrezza la condotta fulminea di chi sfila un bene dalla borsa della vittima posta sotto la sua diretta sfera di vigilanza.
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Furto con violenza sulle cose: scatta anche se forzi le protezioni
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per tentato furto aggravato. L'imputato ha contestato l'applicazione dell'aggravante per la violenza esercitata, sostenendo di aver forzato soltanto il sistema di protezione esterno e non l'oggetto da sottrarre. Inoltre, il ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, negata a causa dei suoi numerosi precedenti per reati patrimoniali. I giudici supremi hanno chiarito che il furto con violenza sulle cose si configura pienamente anche quando l'energia fisica colpisce i ripari o i dispositivi posti a difesa del bene. La presenza di precedenti penali specifici giustifica inoltre la prognosi negativa del giudice di merito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese.
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Prelievo di acqua da idrante: non è furto pulire la via
Un commerciante ambulante prelevava acqua da un idrante comunale per pulire la porzione di strada pubblica adiacente al proprio banco di vendita. I giudici di merito lo condannavano per furto aggravato ai danni del Comune. L'imputato proponeva ricorso per Cassazione, contestando la natura penale del fatto e qualificando la condotta come mera violazione amministrativa. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando la condanna senza rinvio. I Supremi Giudici hanno chiarito che il prelievo di acqua da idrante pubblico destinato alla fruizione della collettività, se finalizzato alla pulizia del suolo pubblico, non costituisce reato di furto per assenza di allaccio clandestino e mancato profitto personale.
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Furto di energia elettrica: luce gratis ma condanna penale
Due residenti hanno subito la condanna per furto di energia elettrica aggravato a seguito dell'allaccio abusivo al contatore privato di una condomina. Gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione lamentando l'intervenuta prescrizione, la mancanza di querela e l'errata qualificazione giuridica in luogo dell'appropriazione indebita. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili le impugnazioni. I giudici hanno chiarito che la manomissione dell'impianto configura la violenza sulle cose e l'uso di mezzo fraudolento. Tali circostanze aggravanti rendono il reato procedibile d'ufficio ed estendono i termini di prescrizione a dodici anni e sei mesi, impedendo l'estinzione dell'illecito e confermando la piena responsabilità penale degli imputati.
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Furto aggravato: Borsa schermata frode, attenuanti generiche da motivare
Due ladri, condannati per furto aggravato di capi d'abbigliamento tramite "borsa schermata", hanno impugnato la sentenza. La Cassazione ha confermato le aggravanti del mezzo fraudolento e dell'esposizione a pubblica fede, ritenendo la "borsa schermata" un inganno e i sistemi antitaccheggio insufficienti a escludere la pubblica fede. Tuttavia, la Suprema Corte ha annullato la sentenza nella parte in cui negava le attenuanti generiche e l'attenuante del danno di speciale tenuità, per carenza di motivazione. Il caso tornerà alla Corte d'Appello per un nuovo esame su questi specifici aspetti, offrendo una seconda possibilità ai ricorrenti.
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Furto in abitazione aggravato: finta vendita e condanna ad anziani
Due individui si sono introdotti nell'appartamento di un'anziana donna di oltre ottant'anni con la scusa di venderle un quadro sacro, sottraendole poi del denaro. I giudici di merito hanno condannato entrambi per il reato di furto in abitazione aggravato dalla minorata difesa e dal mezzo fraudolento. Gli imputati hanno presentato ricorso per Cassazione contestando la credibilità della persona offesa, la mancata riqualificazione del fatto e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi confermando la piena validità probatoria della testimonianza della vittima, riscontrata dai controlli di polizia, e la sussistenza della minorata difesa dovuta all'età della persona offesa e all'inganno subito. Entrambi i colpevoli sono stati condannati anche alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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Tentato furto aggravato: non è reato lieve rubare nel vigneto
L'Imputato è stato sorpreso dalle forze dell'ordine mentre asportava dei paletti zincati da un vigneto per caricarli sulla propria auto. Fermato in flagranza con delle cesoie in mano e i paletti ancora sporchi di fango fresco, la difesa ha sostenuto che il terreno fosse abbandonato e i beni lasciati incustoditi. I giudici di merito hanno condannato l'uomo per tentato furto aggravato, escludendo sia la particolare tenuità del fatto sia le attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, dichiarando inammissibile il ricorso: la presenza di cesoie, lo stato attivo del vigneto e il valore dei beni smentiscono l'ipotesi dell'abbandono. L'Imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali oltre a una sanzione di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
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Furto in abitazione con mezzo fraudolento: confermata la condanna
Un uomo e una donna sono stati condannati per associazione a delinquere e l'uomo anche per diversi episodi di furto in abitazione con mezzo fraudolento. L'imputato ha presentato ricorso contestando l'uso della chiave bulgara per aprire le porte e sostenendo l'assenza di frode. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il suo ricorso, confermando che l'uso della chiave bulgara costituisce un vero e proprio mezzo fraudolento utile ad aggirare le difese della casa. La Corte ha invece accolto parzialmente il ricorso della donna riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, giudicando illogica la motivazione sul mancato risarcimento dei danni da lei mai causati direttamente. La condanna dell'uomo è diventata definitiva con sanzione pecuniaria, mentre la posizione della donna torna in appello per la rideterminazione della pena.
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Stato di necessità nel furto: la povertà non giustifica il reato
Due imputati hanno commesso molteplici furti aggravati in abitazioni e terreni agricoli. Uno dei condannati ha impugnato la decisione sostenendo la sussistenza dello stato di necessità nel furto per giustificare la propria condotta, adducendo una condizione di grave indigenza economica, disoccupazione causata da un incidente e debiti pressanti. L'altro coimputato ha invece rinunciato all'impugnazione senza informare preventivamente la parte civile. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. I giudici hanno chiarito che le difficoltà economiche e lo stato di bisogno finanziario non integrano la scriminante di legge, in quanto il disagio patrimoniale non equivale a un pericolo attuale e inevitabile di danno grave alla persona, potendo il soggetto ricorrere agli strumenti di assistenza sociale.
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Furto tentato: ammessa la particolare tenuità del fatto
Due imputati hanno subito una condanna per il reato di tentato furto monoaggravato. La Corte di Appello ha negato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, calcolando erroneamente la pena massima oltre la soglia legale consentita. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa. I giudici supremi hanno chiarito che, nel tentativo, la pena massima si riduce di un terzo rispetto al reato consumato. Per il tentato furto aggravato la pena scende quindi a quattro anni di reclusione, valore pienamente compatibile con il limite di cinque anni previsto dalla norma. La Suprema Corte ha annullato la sentenza con rinvio a un'altra sezione per verificare i requisiti concreti del beneficio.
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Furto aggravato dalla destrezza: distrarre la vittima è reato
Un giovane è stato condannato per il reato di Furto aggravato dalla destrezza in concorso con altri complici. Il gruppo era entrato in un locale pubblico e aveva circondato due clienti intenti a giocare a un videogame. Mentre alcuni membri del gruppo parlavano con le vittime, toccando la spalla di uno di loro per ostacolare la visuale, un altro complice sfilava il portafogli dalla borsa adagiata sul tavolo. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la vittima avesse lasciato la borsa incustodita e negando l'esistenza di un piano per creare un muro umano. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la destrezza sussiste quando gli autori provocano attivamente la distrazione della vittima con astuzia, impedendo il controllo sui propri beni, confermando così la penale responsabilità.
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Furto in abitazione: incensurato ma senza sconti di pena
L'Imputato, in concorso con altre due persone, ha commesso un grave furto in abitazione dopo aver forzato il portoncino d'ingresso e sottratto gioielli e denaro contante per un valore complessivo di 40.000 euro. I giudici di merito lo hanno condannato a quattro anni di reclusione e 500 euro di multa. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che il tribunale avesse negato le circostanze attenuanti generiche e aumentato la sanzione menzionando erroneamente la recidiva, pur essendo l'uomo incensurato al momento del fatto. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso: il mero status di incensurato non garantisce sconti di pena e la sanzione inflitta risulta proporzionata alla notevole gravità del reato e all'elevata capacità a delinquere dimostrata.
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Consumazione del reato di furto: il fermo sul fatto non salva
Un uomo si introduce nel deposito di una società di trasporti forzando la recinzione e danneggiando la serratura. L'individuo preleva centinaia di litri di carburante riempiendo varie taniche già caricate nell'autovettura. Gli agenti di polizia lo bloccano mentre riempie ulteriori recipienti. I giudici di merito lo condannano per furto aggravato. L'imputato propone ricorso sostenendo che la condotta rappresenti soltanto un tentativo. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e conferma la condanna. I giudici chiariscono che la consumazione del reato di furto si perfeziona quando la merce entra nella disponibilità autonoma del responsabile, anche per breve tempo. La condotta resta consumata per il carburante già caricato nell'auto, a prescindere dal fermo avvenuto durante il riempimento di altre taniche.
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Telecamere distrutte e rubate: è furto aggravato
Un uomo travisato con passamontagna ha divelto due telecamere condominiali con un bastone e le ha portate via, depositandole nel proprio garage. La difesa ha sostenuto che l'azione integrasse un mero danneggiamento e non un furto aggravato, sostenendo l'assenza del dolo di profitto poiché i dispositivi erano ormai inservibili. La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi difensiva confermando la condanna per furto aggravato. I giudici hanno chiarito che l'asportazione fisica della cosa mobile dimostra la volontà di impossessamento, a prescindere dal fatto che i beni siano stati rovinati durante l'azione o conservino solo un valore residuo nei singoli componenti.
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Tentato furto aggravato: le telecamere non evitano la condanna
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per tentato furto aggravato a carico di una donna che aveva agito insieme a una complice all'interno di un negozio di abbigliamento. La complice aveva staccato a mano le placche antitaccheggio danneggiando i capi, mentre l'imputata ne agevolava l'azione e sfidava la commessa intervenuta. Il ricorso della difesa sosteneva l'assenza di responsabilità diretta della donna, la presenza di telecamere e l'assenza di attrezzi da scasso. I giudici hanno stabilito che la videosorveglianza e la presenza di personale alla cassa non escludono l'aggravante dell'esposizione dei beni alla pubblica fede. Inoltre, la condotta congiunta e la rimozione forzata dei dispositivi integrano pienamente il reato. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Nullità processuale: quando l’errore difensivo non invalida la sentenza
Un individuo è stato condannato per due tentati furti aggravati. Ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo una nullità processuale. Il difensore aveva inviato le conclusioni scritte tramite PEC per il giudizio cartolare, ma queste non erano state inserite nel fascicolo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che il difensore non ha provato l'effettivo invio delle conclusioni (principio di autosufficienza). Inoltre, la semplice assenza delle conclusioni difensive dal fascicolo, anche in un giudizio cartolare, non comporta automaticamente una nullità processuale della sentenza. L'individuo deve pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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Tentato furto aggravato: nascondere merce costa la condanna
L'Imputato è stato sorpreso dalle forze dell'ordine con quattro confezioni di materiale elettronico nascoste sotto la maglia, a seguito della segnalazione del vigilante di un negozio. Per sottrarre i prodotti, l'uomo aveva staccato la placca adesiva anti-taccheggio, danneggiando le confezioni e rendendo la merce non più rivendibile. Condannato nei primi gradi di giudizio per tentato furto aggravato, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando difetti di motivazione e una presunta errata valutazione delle prove. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato. I giudici hanno confermato la piena validità delle testimonianze raccolte. L'imputato dovrà pagare le spese del processo e versare una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Tentato furto aggravato: scasso nel lido e bicicletta
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per tentato furto aggravato ai danni di un uomo sorpreso all'interno di uno stabilimento balneare. L'autore aveva forzato le porte di accesso di due cabine adibite a bar e magazzino utilizzando strumenti da scasso, ma l'intervento del custode ha impedito la sottrazione dei beni. La difesa sosteneva l'assenza di univocità dell'azione criminosa, giustificando la presenza sul posto con la necessità di riposare e l'impossibilità di trasportare refurtiva in bicicletta. I giudici hanno respinto la tesi difensiva, ribadendo che la forzatura degli accessi con attrezzi idonei manifesta in modo inequivocabile la volontà predatoria. È stata negata anche l'attenuante del danno di speciale tenuità e le attenuanti generiche.
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Tentativo di Furto: La Cassazione Chiarisce l’Idoneità degli Atti
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per **tentativo di furto** aggravato di due individui. Essi erano stati sorpresi in un garage condominiale, intenti a manomettere la serratura di un gabbiotto. La difesa aveva sostenuto l'inidoneità degli atti o il reato impossibile. La Suprema Corte ha ribadito che l'idoneità degli atti per il tentativo si valuta *ex ante*, cioè dal punto di vista dell'agente al momento dell'azione, non dagli effetti realmente raggiunti. Ha rigettato i ricorsi, confermando la piena configurabilità del reato.
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Furto aggravato: la borsa sul carrello non è sempre “pubblica fede”
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi di due persone condannate per **furto aggravato** in concorso, avvenuto in un supermercato. I fatti riguardavano il furto di un portafoglio da una borsa su un carrello e di un paio di scarpe. La Corte ha confermato la responsabilità dei ricorrenti per il concorso nei reati e la qualificazione del furto del portafoglio come consumato. Tuttavia, ha accolto parzialmente i ricorsi. Ha annullato la sentenza limitatamente alla circostanza aggravante dell'esposizione della borsa alla pubblica fede (art. 625 n. 7 c.p.), ritenendo la motivazione insufficiente. Il caso tornerà alla Corte d'Appello di Bologna per una nuova valutazione solo su questo punto specifico. Le altre censure sono state rigettate.
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