Un individuo, condannato per associazione finalizzata al traffico di droga e reati di spaccio, ha presentato un ricorso straordinario per **errore di fatto in Cassazione**. Sosteneva che la precedente sentenza della Cassazione avesse erroneamente escluso dall'esame i motivi relativi ai singoli episodi di spaccio (reati-fine) e alla sua identificazione tramite un soprannome ("o' chiatt"). La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che l'**errore di fatto** è una svista percettiva nella lettura degli atti, non un errore di giudizio o di valutazione delle prove. Nel caso specifico, l'identificazione dell'imputato e il suo ruolo erano stati esaminati globalmente, rendendo l'errore lamentato un errore di giudizio, non di fatto.
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