L'Imputato, condannato per rapina aggravata in concorso, ha ottenuto in secondo grado una riduzione della pena concordando la quantificazione con l'accusa tramite l'istituto del concordato in appello. Subito dopo la pronuncia favorevole, l'Imputato ha presentato ricorso per cassazione contestando l'aumento di pena per la recidiva e lamentando vizi di motivazione. La Suprema Corte ha respinto l'impugnazione dichiarandola inammissibile. I giudici hanno stabilito che la stipula dell'intesa preclude qualsiasi ulteriore contestazione sui punti già definiti, comportando la rinuncia a sollevare nuove questioni in sede di legittimità. Di conseguenza, l'Imputato ha subito la conferma integrale della sanzione pattuita e la condanna al versamento delle spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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