La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20335/2025, ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati contro una sentenza di patteggiamento per furto pluriaggravato. I ricorrenti lamentavano vizio di motivazione e la mancata valutazione di cause di proscioglimento. La Corte ha ribadito che il ricorso patteggiamento è consentito solo per i motivi tassativamente elencati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p., tra cui non rientrano le censure sollevate. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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