La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputati avverso una sentenza di appello emessa a seguito di un 'concordato in appello'. La Corte ha ribadito che l'accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. implica una rinuncia a sollevare ulteriori doglianze, comprese quelle sulla quantificazione della pena. Il ricorso in Cassazione dopo un concordato è possibile solo per un numero chiuso di motivi, tra i quali non rientrano quelli proposti dai ricorrenti. La decisione conferma che l'adesione al concordato in appello preclude quasi ogni possibilità di impugnazione successiva.
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