La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento, ribadendo che, dopo la Riforma Orlando, i motivi di appello sono tassativamente limitati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La mancata verifica delle cause di proscioglimento (art. 129 c.p.p.) non rientra tra i motivi validi, comportando per il ricorrente la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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