L'Amministratore di una società fallita ha concordato una pena per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva tramite patteggiamento. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la qualificazione giuridica nel patteggiamento operata dal giudice di merito. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di patteggiamento, il ricorso per erronea qualificazione giuridica è ammesso solo se l'errore è evidente, macroscopico e privo di dubbi. Nel caso specifico, la descrizione dei fatti corrispondeva perfettamente ai reati contestati, rendendo la contestazione dell'imputato del tutto generica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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