Un ex socio di una società estinta proponeva opposizione all'esecuzione per bloccare la consegna forzata di un'imbarcazione, precedentemente concessa in leasing. Tuttavia, l'opposizione veniva depositata dopo che la consegna materiale del bene al creditore era già avvenuta. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'opposizione all'esecuzione è improponibile se presentata dopo la chiusura del processo esecutivo, che coincide proprio con la consegna del bene. Non rileva che il titolo esecutivo fosse viziato o che l'opponente fosse un terzo. Di conseguenza, la Suprema Corte ha rilevato d'ufficio l'improponibilità e ha cassato senza rinvio la sentenza, condannando l'opponente al pagamento delle spese legali.
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