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Art. 605 Codice di Procedura Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 605 Codice di Procedura Civile

Opposizione all’esecuzione: barca consegnata prima del ricorso
Un ex socio di una società estinta proponeva opposizione all'esecuzione per bloccare la consegna forzata di un'imbarcazione, precedentemente concessa in leasing. Tuttavia, l'opposizione veniva depositata dopo che la consegna materiale del bene al creditore era già avvenuta. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'opposizione all'esecuzione è improponibile se presentata dopo la chiusura del processo esecutivo, che coincide proprio con la consegna del bene. Non rileva che il titolo esecutivo fosse viziato o che l'opponente fosse un terzo. Di conseguenza, la Suprema Corte ha rilevato d'ufficio l'improponibilità e ha cassato senza rinvio la sentenza, condannando l'opponente al pagamento delle spese legali.
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Titolo esecutivo complesso: la Cassazione nega la validità
Una banca internazionale, creditrice di una società in concordato, ha cercato di ottenere la consegna di azioni in base a un titolo esecutivo complesso, formato da una sentenza straniera di condanna al pagamento e dalla sentenza italiana di omologa del concordato. La Corte di Cassazione ha rigettato questa tesi, stabilendo che i due provvedimenti non possono essere combinati per creare un titolo esecutivo per una prestazione (consegna di azioni) diversa da quella originaria (pagamento di una somma). La Corte ha accolto l'opposizione della società, dichiarando l'inesistenza del diritto della banca a procedere esecutivamente in tal senso.
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