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Art. 6 Convenzione EDU — Anno 2023

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Altri anni per Art. 6 Convenzione EDU

Equa riparazione: risarcimento ridotto ma l’avvocato viene pagato
Un Cittadino ha chiesto l'equa riparazione per l'eccessiva durata di un precedente processo e del relativo giudizio per ottenere il pagamento dello Stato. La Corte d'Appello ha concesso un indennizzo calcolato sui minimi di legge e ha diviso a metà le spese legali tra i due difensori originari. Il Cittadino e il suo Legale hanno fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato la legittimità dei parametri minimi nazionali per l'indennizzo, respingendo le lamentele del Cittadino. Tuttavia, ha accolto il ricorso del Legale: poiché il secondo avvocato aveva rinunciato alla sua quota, il giudice doveva assegnare l'intero importo delle spese processuali al Legale che ne aveva fatto richiesta. La sentenza è stata cassata sul punto delle spese.
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Equa riparazione: risarcito il fallimento record di 18 anni
Un creditore ha chiesto l'equa riparazione per la durata irragionevole di un fallimento durato oltre diciotto anni. La Corte d'appello ha negato l'indennizzo, ritenendo che l'estrema complessità della procedura giustificasse il ritardo e azzerasse la sofferenza del creditore. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del creditore. I giudici hanno stabilito che la complessità di una procedura concorsuale può giustificare un prolungamento dei tempi standard (da sei a massimo sette anni), ma non può mai legittimare un'attesa di diciotto anni, né escludere del tutto il diritto al risarcimento. Il danno psicologico da attesa si presume esistente una volta superata la soglia di tollerabilità. La Cassazione ha quindi annullato la decisione precedente, ordinando un nuovo giudizio.
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Equa riparazione: risarcito il processo lumaca rinviato d’ufficio
Un cittadino ha richiesto l'equa riparazione per l'eccessiva durata di una causa civile sulla servitù di passaggio durata oltre quindici anni. La Corte d'appello ha riconosciuto solo in parte l'indennizzo, escludendo i periodi di rinvio del processo d'appello perché riteneva non provato che fossero rinvii d'ufficio. Il cittadino ha fatto ricorso in Cassazione, dimostrando che i documenti attestanti i rinvii d'ufficio erano già presenti nel fascicolo ma erano stati ignorati dal giudice. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che l'omesso esame di documenti decisivi già prodotti costituisce un vizio grave. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per ricalcolare correttamente l'indennizzo spettante al cittadino.
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Equa riparazione: processo penale e civile uniti contro i ritardi
Un cittadino ha chiesto l'equa riparazione per l'eccessiva durata del processo nato dopo una tragica frana. La Corte d'appello aveva calcolato separatamente i tempi del processo penale e di quello civile per il risarcimento dei danni, riducendo l'indennizzo. La Cassazione ha accolto il ricorso del cittadino, stabilendo che il processo penale con costituzione di parte civile e il successivo giudizio civile di liquidazione dei danni devono essere sottoposti a una valutazione unitaria. Trattandosi di un unico percorso per ottenere il risarcimento, la fase civile successiva non è un nuovo processo autonomo ma una prosecuzione, che deve concludersi entro un anno. La decisione è stata cassata con rinvio.
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Equo indennizzo Legge Pinto: creditori risarciti dopo anni di attesa
Un gruppo di creditori ha richiesto l'equo indennizzo Legge Pinto per l'eccessiva durata di un fallimento durato dal 1995 al 2019. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda ritenendo non irragionevole una durata di sette anni e ponendo sui creditori l'onere di provare i ritardi della procedura. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei creditori, stabilendo che la durata ragionevole per i fallimenti è fissata per legge in sei anni e che il cittadino deve solo allegare i dati della sua partecipazione al processo, spettando al giudice verificare i documenti per valutare l'eventuale complessità del caso.
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Invasione di edifici: l’ex proprietaria perde contro l’acquirente
Un acquirente compra un appartamento, cambia la serratura e lo sgombera, senza però abitarvi stabilmente. Successivamente, l'ex proprietaria sostituisce nuovamente la serratura e promette l'immobile a un terzo. La Corte d'Appello assolve la donna dal reato di violazione di domicilio perché la casa non era ancora effettivamente abitata. La Cassazione, tuttavia, accoglie il ricorso dell'acquirente: pur non essendoci violazione di domicilio, la condotta configura il reato di invasione di edifici (art. 633 c.p.). Il comportamento ha infatti privato il legittimo proprietario del godimento del bene con lo scopo di trarne profitto. La sentenza viene annullata con rinvio al giudice civile per la quantificazione dei danni.
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Equa riparazione legge Pinto: negato l’indennizzo all’avvocato
Un avvocato ha richiesto l'equa riparazione legge Pinto per l'irragionevole durata di un processo di lavoro in cui aveva assistito un cliente e ottenuto la distrazione delle spese in proprio favore. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, ritenendo che il professionista non fosse parte del giudizio principale. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'avvocato. I giudici hanno chiarito che la richiesta di distrazione delle spese ha natura meramente accessoria e non attribuisce al difensore la qualità di parte processuale nel giudizio di cognizione. Di conseguenza, l'avvocato non ha diritto all'indennizzo per i ritardi della causa, potendo comunque richiedere il pagamento delle proprie competenze direttamente al proprio cliente, salvo prova di totale insolvibilità di quest'ultimo.
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Ordine di demolizione: il ricorso pretestuoso costa 5.000 euro
Il proprietario di un immobile abusivo ha proposto ricorso contro il rigetto della richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione. La difesa lamentava la mancata notifica dell'udienza a uno dei difensori e la presenza di istanze di condono. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'omessa notifica a un co-difensore costituisce una nullità sanata dalla presenza dell'altro avvocato in udienza senza obiezioni. Inoltre, l'ordine di demolizione può essere sospeso solo in presenza di imminenti provvedimenti amministrativi incompatibili con l'abbattimento, non bastando la mera pendenza di vecchie istanze di sanatoria. Il ricorrente è stato condannato anche a una pesante sanzione pecuniaria per aver presentato un ricorso pretestuoso e dilatorio.
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Diritto alla prova: la difesa vince contro la fretta dei giudici
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando l'ingiusta revoca dell'ammissione dei suoi unici due testimoni a discarico. I giudici di merito avevano giustificato la revoca ritenendo troppo generica la richiesta di esame, che faceva riferimento all'intero capo d'imputazione, richiamando anche l'esigenza di garantire la ragionevole durata del processo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la revoca dei testimoni della difesa, senza una motivazione rigorosa sulla loro effettiva superfluità, viola il fondamentale diritto alla prova e il principio della parità delle armi tra accusa e difesa. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata, rinviando il caso alla Corte di appello per un nuovo esame che garantisca pienamente il diritto di difendersi provando.
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Riqualificazione del reato: accusa peggiore ma sconti in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti fermati a bordo di un'auto contenente beni rubati e attrezzi da scasso. I giudici di secondo grado avevano modificato l'accusa originaria da ricettazione a furto in abitazione. La Suprema Corte ha stabilito che la riqualificazione del reato operata dal giudice d'appello è pienamente legittima, anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero. Tale modifica non viola il divieto di peggioramento della pena, poiché la nuova qualificazione ha comportato tempi di prescrizione più brevi e quindi più favorevoli per i condannati. Inoltre, la possibilità di contestare la nuova qualificazione direttamente in Cassazione garantisce il rispetto del diritto al contraddittorio.
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Nemo tenetur se detegere: il silenzio è lecito, la menzogna no
Un agente della Polizia Penitenziaria è stato sottoposto a misura cautelare per aver redatto una relazione di servizio falsa, omettendo di riferire il pestaggio di un detenuto a cui aveva assistito e facilitato. La difesa ha sostenuto che l'agente, essendo già indagato, fosse protetto dal principio del nemo tenetur se detegere (il diritto di non autoincriminarsi) e potesse quindi dichiarare il falso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il diritto al silenzio consente al pubblico ufficiale di rifiutarsi di redigere l'atto, ma non lo autorizza in alcun modo a documentare fatti falsi. La tutela della fede pubblica e la veridicità degli atti ufficiali prevalgono sull'interesse personale a nascondere le proprie responsabilità penali attraverso la menzogna attiva.
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Rescissione del giudicato: la Cassazione batte il formalismo
Il Condannato proponeva istanza di rescissione del giudicato per non aver avuto conoscenza del processo penale a suo carico. La Corte di appello dichiarava inammissibile la richiesta poiché le copie informatiche della sentenza e dell'ordine di carcerazione allegate alla PEC non erano firmate digitalmente per conformità dal difensore. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Condannato, stabilendo che l'assenza di firma digitale sugli allegati non comporta l'inammissibilità se l'atto principale è firmato e l'autenticità dei documenti allegati è facilmente verificabile d'ufficio. Di conseguenza, la Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone che la Corte di appello valuti l'istanza nel merito.
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Ricorso per cassazione personale: l’autodifesa costa 4000 euro
Un cittadino ha proposto personalmente un ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di ricusazione di alcuni magistrati. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il ricorso per cassazione personale non è più consentito dalla legge. Infatti, dopo la riforma del 2017, ogni ricorso davanti alla Suprema Corte deve essere firmato, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Equa riparazione: se il processo è lento pagano due Ministeri
Un cittadino ha richiesto l'equa riparazione per l'eccessiva durata di un precedente giudizio, svoltosi in parte davanti alla Corte d'Appello e in parte davanti al TAR per la fase di ottemperanza. Il Ministero della Giustizia ha contestato la propria esclusiva responsabilità, eccependo che la fase amministrativa ricadeva sotto la competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, stabilendo che, quando un unico caso si sviluppa sia davanti a giudici ordinari che amministrativi, la legittimazione passiva spetta congiuntamente a entrambi i Ministeri. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la decisione precedente e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello per integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Economia.
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Equa riparazione: niente indennizzo se il credito è già pagato
Il Lavoratore ha richiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare in cui era creditore per il proprio TFR. Il credito era stato interamente pagato dall'INPS, subentrato nella procedura, circa due anni dopo l'ammissione al passivo. Il Lavoratore pretendeva che la durata del processo fosse calcolata fino alla chiusura definitiva del fallimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che per il creditore interamente soddisfatto la procedura si considera conclusa al momento del pagamento totale. Poiché il pagamento è avvenuto in soli due anni, non vi è stato alcun ritardo irragionevole.
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Responsabilità amministratori senza delega: sanzioni confermate
La Corte di Cassazione ha confermato le sanzioni pecuniarie inflitte dalla Consob ad alcuni membri del consiglio di amministrazione di un noto istituto bancario. Le violazioni riguardavano la gestione scorretta dei conflitti di interesse, l'irregolare profilatura della clientela e anomalie nella determinazione del prezzo dei titoli emessi. I ricorrenti, privi di deleghe operative, sostenevano di non poter conoscere i comportamenti materiali della struttura. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ribadendo la responsabilità degli amministratori senza delega. Questi ultimi hanno il dovere di agire informati e di vigilare attivamente sull'operato degli organi delegati, non potendo giustificare la propria inerzia con la mancanza di deleghe dirette. Di conseguenza, i consiglieri sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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Equo indennizzo legge Pinto: anche le cause minime hanno valore
Una cittadina ha richiesto l'equo indennizzo legge Pinto a causa della durata irragionevole di una causa di lavoro contro un'intimazione di pagamento previdenziale di circa mille euro. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, ritenendo il valore della causa irrisorio rispetto alle condizioni economiche della donna. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della cittadina. I giudici di legittimità hanno stabilito che l'irrisorietà della pretesa non può essere valutata in astratto, ma va sempre rapportata alle reali condizioni personali e patrimoniali del ricorrente. La motivazione del giudice di merito è stata ritenuta apparente poiché non ha spiegato come un reddito annuo di soli cinquemila euro potesse rendere irrilevante una lite da mille euro. La decisione è stata cassata con rinvio.
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Equa riparazione per irragionevole durata: negata a chi ha torto
Un gruppo di ex appartenenti alle forze dell'ordine ha richiesto l'equa riparazione per irragionevole durata di un processo amministrativo iniziato nel 1995. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda poiché, già dal 1997, la giurisprudenza aveva chiarito l'infondatezza delle loro pretese. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso. I giudici hanno stabilito che chi promuove una causa sapendo di avere torto, o continua a farlo dopo che la giurisprudenza si è consolidata in senso sfavorevole, non ha diritto ad alcun indennizzo. L'assenza di una reale incertezza esclude infatti il patema d'animo, elemento indispensabile per ottenere il risarcimento. I ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione del risarcimento danni: medici contro lo Stato
Un gruppo di medici specializzandi ha chiesto allo Stato il risarcimento per la mancata attuazione delle direttive europee sulle borse di studio tra il 1983 e il 1992. I giudici di merito hanno rigettato la domanda per prescrizione. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito che la prescrizione del risarcimento danni decennale inizia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. Poiché i medici hanno agito troppo tardi, il loro diritto si è estinto. Inoltre, la Cassazione ha condannato i ricorrenti per abuso del processo, avendo presentato un ricorso palesemente contrario a un orientamento giuridico ormai consolidato.
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Omessa notifica al difensore di fiducia annulla la condanna
L'Imputato, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, veniva condannato per aver violato gli obblighi di soggiorno. Egli proponeva ricorso per cassazione denunciando l'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza d'appello, notificato invece al difensore d'ufficio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sul punto, stabilendo che l'omessa notifica al difensore di fiducia tempestivamente nominato determina una nullità assoluta e insanabile del giudizio d'appello, poiché lede il diritto inviolabile dell'imputato di essere assistito da un legale di propria scelta. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato parzialmente la sentenza di condanna, eliminando l'aumento di pena di due mesi di reclusione e rinviando gli atti alla Corte d'appello di Perugia per un nuovo giudizio su tali capi d'accusa.
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