LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 599-bis Codice di Procedura Penale — Sezione Seconda Penale

Pagina 15 di 40

Altri anni per Art. 599-bis Codice di Procedura Penale

Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso successivo
Gli Imputati, condannati per associazione a delinquere, truffa e ricettazione, concordano la pena in secondo grado. Successivamente, il loro difensore propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione di una pena sostitutiva. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il concordato in appello (accordo sulla pena) comporta infatti la rinuncia a far valere qualsiasi altra contestazione in sede di legittimità. Inoltre, la richiesta di pena sostitutiva era stata formulata in via del tutto ipotetica, sollevando la Corte d'Appello da ogni obbligo di specifica motivazione. Gli Imputati perdono la causa e vengono condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Continua »
Concordato in appello: firma l’accordo ma il ricorso fallisce
L'Imputato, condannato per rapina pluriaggravata, ha concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando che la Corte d'appello non avesse valutato i presupposti per il suo immediato proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta raggiunto l'accordo sulla pena, non è possibile contestare la mancata valutazione del proscioglimento, a meno che non si tratti di una prescrizione del reato già maturata in precedenza. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Continua »
Concordato in appello: l’accordo sulla pena vieta i ripensamenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per rapina che, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, ha tentato di contestare la mancata applicazione del proscioglimento immediato. I giudici di legittimità hanno ribadito che l'accordo limita fortemente i motivi di impugnazione successivi. Chi sceglie questa strada non può lamentarsi della mancata valutazione delle cause di proscioglimento o di vizi sulla pena, a meno che la sanzione non sia del tutto illegale o fuori dai limiti di legge. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Continua »
Concordato in appello: valido anche se lo firma il sostituto
L'Imputato, condannato per rapina e lesioni aggravate, propone ricorso in Cassazione contestando la validità del concordato in appello. Sostiene che il sostituto del suo difensore di fiducia, delegato oralmente, non avesse il potere di firmare l'accordo sulla pena in udienza, mancando di una procura speciale autonoma. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il sostituto processuale può validamente perfezionare il concordato in appello se si limita a riportare l'accordo nei termini esatti già concordati e autorizzati dal difensore principale, munito di procura speciale. In questo caso, il sostituto agisce come mero portavoce ("nuncius") della volontà del difensore e dell'assistito. Di conseguenza, l'accordo è pienamente valido e l'imputato viene condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Continua »
Sospensione condizionale della pena: sì anche col concordato
L'Imputato, condannato per ricettazione, ha proposto un concordato in appello concordando la pena a un anno e sette mesi di reclusione. La difesa ha espressamente richiesto la sospensione condizionale della pena, e il Procuratore Generale ha prestato il consenso alla pena concordata senza opporsi alla richiesta. Tuttavia, la Corte d'Appello ha omesso di decidere sulla sospensione, ritenendo erroneamente che il concordato comportasse la rinuncia a tale beneficio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato, stabilendo che l'accordo sulla pena non esclude la valutazione del giudice sulla sospensione condizionale della pena se questa è stata esplicitamente richiesta dalle parti. La sentenza è stata annullata sul punto con rinvio per una nuova decisione.
Continua »
Concordato in appello: pena ridotta ma l’espulsione resta
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino straniero condannato per rapina aggravata. L'imputato aveva concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, rinunciando ai motivi di gravame. Successivamente, ha impugnato la sentenza lamentando la mancanza di motivazione sulla misura di sicurezza dell'espulsione dall'Italia, disposta già in primo grado. I giudici di legittimità hanno chiarito che, sebbene sia possibile impugnare le misure di sicurezza non incluse nell'accordo, l'imputato non aveva sollevato alcuna contestazione sul punto davanti alla Corte d'appello. Di conseguenza, non è possibile proporre per la prima volta in Cassazione questioni mai sottoposte al giudice di secondo grado. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
Continua »
Concordato in appello: la pena ridotta blocca il ricorso
L'Imputato, condannato in primo grado per rapina aggravata, raggiungeva un concordato in appello con il Procuratore Generale. L'accordo prevedeva la rideterminazione della pena a tre anni e otto mesi di reclusione, con rinuncia ai motivi di impugnazione sulla responsabilità. Successivamente, L'Imputato proponeva ricorso per cassazione contestando la ricostruzione dei fatti e la mancanza di motivazione sul proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello preclude la possibilità di proporre ricorso per cassazione su motivi precedentemente rinunciati, limitando la cognizione della Suprema Corte solo a vizi sulla formazione della volontà dell'accordo o all'illegalità della pena. Di conseguenza, L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
Continua »
Concordato in appello: l’accordo vincola e vieta i ripensamenti
I Ricorrenti, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, hanno proposto ricorso per Cassazione. Lamentavano la mancata motivazione dei giudici sul dovere di proscioglierli immediatamente. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici di legittimità hanno chiarito che, quando si sceglie la via dell'accordo sulla pena, non è possibile contestare la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento, né la misura della sanzione concordata, a meno che la pena non sia del tutto illegale. I Ricorrenti perdono la causa e sono condannati a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
Continua »
Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può impugnare
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per rapina aggravata e porto di coltello. L'imputato aveva concordato la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello, ma successivamente ha impugnato la decisione contestando l'entità della sanzione inflitta. I giudici di legittimità hanno ribadito che l'accordo sulla pena, una volta formalizzato e recepito dal giudice, costituisce un patto processuale liberamente stipulato dalle parti. Di conseguenza, esso non può essere modificato unilateralmente attraverso un successivo ricorso per cassazione, a meno che la pena concordata non sia palesemente illegale. L'imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Continua »
Nullità a regime intermedio: il patteggiamento sana il vizio
L'Imputato, condannato per rapina aggravata, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata notifica del rinvio d'ufficio dell'udienza, disposto durante l'emergenza Covid-19. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'omessa notifica della nuova udienza configura una nullità a regime intermedio. Questa tipologia di vizio deve essere eccepita immediatamente dalla difesa. Nel caso specifico, il difensore dell'Imputato si era presentato all'udienza successiva e, anziché sollevare l'eccezione, aveva utilizzato una procura speciale per concordare la pena (patteggiamento in appello). Tale comportamento ha sanato definitivamente il vizio procedurale, rendendo tardiva e infondata la successiva contestazione in Cassazione. L'Imputato perde il ricorso e viene condannato alle spese e alla Cassa delle Ammende.
Continua »
Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da diversi soggetti condannati in primo grado. Gli imputati avevano concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, rinunciando contestualmente ai motivi di impugnazione. Successivamente, hanno proposto ricorso per Cassazione contestando la responsabilità penale e la quantificazione della sanzione. La Suprema Corte ha chiarito che il concordato in appello e la correlata rinuncia ai motivi determinano una preclusione processuale insuperabile. Di conseguenza, il giudice d'appello deve motivare esclusivamente sulla congruità della pena concordata, e gli imputati non possono più contestare la propria responsabilità o altri aspetti del merito in sede di legittimità.
Continua »
Concordato in appello: se concordi la pena non puoi fare ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un'imputata condannata per ricettazione. La donna aveva concordato la pena in secondo grado tramite il cosiddetto concordato in appello, rinunciando ai motivi di impugnazione. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione lamentando l'eccessiva severità della pena. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'accordo sulla pena preclude qualsiasi successiva contestazione sul merito o sull'entità della sanzione concordata. La rinuncia ai motivi di gravame vincola le parti e limita la cognizione del giudice alla sola verifica della congruità dell'accordo. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Continua »
Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, a seguito di concordato in appello sulla pena, aveva ridotto la sanzione. La difesa lamentava la mancata pronuncia su possibili cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione non concordati. Questa rinuncia crea una preclusione processuale che impedisce di ridiscutere la responsabilità o chiedere il proscioglimento, limitando la cognizione del giudice solo alla legalità della pena concordata. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Continua »
Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da tre imputati. Uno di essi aveva proposto il ricorso personalmente, violando la norma che impone la firma di un difensore abilitato. Gli altri due imputati avevano precedentemente stipulato un concordato in appello, accordandosi sulla pena e rinunciando ai motivi di impugnazione. La Suprema Corte ha stabilito che il concordato in appello determina una preclusione processuale che impedisce di contestare successivamente in Cassazione l'entità della pena concordata o altre questioni rinunciate. Di conseguenza, tutti i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Continua »
Concordato in appello: l’impossibile ricorso dopo l’accordo
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un contrasto logico tra motivazione e dispositivo in una sentenza di appello. La Corte d'Appello aveva ridotto la pena in seguito a un concordato in appello, istituto che prevede l'accordo tra le parti e la rinuncia ad alcuni motivi di gravame. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che contro le sentenze nate da concordato in appello il ricorso è limitato solo a vizi specifici, come la formazione della volontà o l'illegalità della pena. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Continua »
Giudizio abbreviato e reato continuato: lo sconto non si sdoppia
L'Imputato, condannato per estorsione in continuazione con un reato in materia di armi, ha proposto ricorso lamentando l'errata applicazione dello sconto di pena. Sosteneva che per la contravvenzione si dovesse applicare la riduzione della metà e non di un terzo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione di pena per il giudizio abbreviato si applica nella misura unitaria di un terzo prevista per i delitti. Inoltre, l'eventuale errore nel calcolo della riduzione non rende la pena illegale ma solo illegittima, impedendo l'impugnazione unilaterale dell'accordo sulla pena. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Continua »
Concordato in appello ignorato: annullata la condanna
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato, annullando la sentenza della Corte d'Appello. L'Imputato e il Pubblico Ministero avevano presentato una richiesta congiunta di concordato in appello per rideterminare la pena applicando la continuazione con una precedente condanna. Tuttavia, i giudici di secondo grado avevano rideterminato la pena in via autonoma, omettendo del tutto di pronunciarsi sull'accordo raggiunto dalle parti. La Cassazione ha stabilito che il giudice d'appello non può ignorare l'accordo sulla pena concordata e ha rinviato il caso a un'altra sezione per una nuova valutazione.
Continua »
Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso successivo
L'Imputato, accusato di rapina e lesioni personali, ha concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello. Successivamente, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando l'errata qualificazione giuridica dei fatti e il mancato proscioglimento d'ufficio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia a far valere qualsiasi contestazione successiva, inclusa la qualificazione del reato, salvo il caso di pena illegale. Inoltre, il giudice d'appello non deve motivare l'assenza di cause di proscioglimento, poiché la sua cognizione è limitata dall'accordo delle parti. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Continua »
Concordato in appello: lo sconto di pena blocca il ricorso
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione delle cause di proscioglimento da parte dei giudici di secondo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che, una volta raggiunto l'accordo sulla pena, non è possibile contestare la mancata applicazione delle cause di proscioglimento, a meno che non vi siano vizi sulla formazione della volontà o l'illegalità della pena stessa. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Continua »
Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può impugnare
I Ricorrenti, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello, hanno proposto ricorso in Cassazione contestando la misura della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che, una volta raggiunto l'accordo sulla pena, non è possibile contestare in Cassazione la misura della sanzione o la valutazione delle attenuanti, a meno che la pena concordata non sia palesemente illegale o fuori dai limiti edittali. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Continua »