L'Imputato, condannato in primo grado per estorsione pluriaggravata, ha ottenuto in secondo grado il concordato in appello con riduzione della pena. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancanza di motivazione da parte della Corte d'Appello circa l'impossibilità di pronunciare un proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, l'accordo comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione. Di conseguenza, il giudice di secondo grado non ha l'obbligo di motivare sulla mancata applicazione delle cause di proscioglimento, poiché la sua cognizione resta limitata esclusivamente ai punti non rinunciati dalle parti.
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