Un imputato, dopo aver ottenuto una riduzione di pena tramite un accordo di 'patteggiamento in appello' per un reato di droga, ha tentato di impugnare tale accordo davanti alla Corte di Cassazione, lamentando che la pena fosse comunque troppo alta. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il principio sancito è chiaro: il patteggiamento in appello è un negozio processuale che, una volta accettato liberamente dalle parti e confermato dal giudice, non può più essere messo in discussione nel merito. L'accordo sulla pena diventa vincolante e non può essere modificato unilateralmente, a meno che la pena concordata non sia palesemente illegale, circostanza non verificatasi nel caso di specie. L'imputato ha perso il ricorso.
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