LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 599-bis Codice di Procedura Penale — Anno 2022

Pagina 40 di 40

Altri anni per Art. 599-bis Codice di Procedura Penale

Concordato in appello: no al ricorso dopo lo sconto di pena
L'Imputato, condannato in primo grado per omicidio stradale e lesioni personali, concorda in appello una riduzione della pena a due anni e dieci mesi di reclusione. Successivamente, propone ricorso in Cassazione lamentando che la Corte d'appello non abbia valutato d'ufficio i presupposti per il proscioglimento immediato. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, in caso di concordato in appello, l'accordo tra le parti e la conseguente rinuncia ai motivi di impugnazione limitano i poteri di controllo del giudice. Quest'ultimo non è tenuto a motivare sulla mancata assoluzione d'ufficio. Il ricorso in Cassazione è ammesso solo per vizi sul consenso o illegalità della pena. L'Imputato perde la causa e viene condannato anche al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Continua »
Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso successivo
L'Imputato, condannato in primo grado per furto e tentato furto, ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello. Quest'ultima aveva ridotto la pena a seguito di un concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.). Il ricorrente lamentava la mancanza di motivazione circa l'assenza di cause di proscioglimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel concordato in appello, l'accordo delle parti sulla pena comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione. Di conseguenza, il controllo del giudice è limitato alla legittimità dell'accordo, senza necessità di una motivazione estesa sulle cause di proscioglimento. L'Imputato perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di quattromila euro.
Continua »
Concordato in appello: l’accordo impedisce il ricorso successivo
Un imputato, dopo aver concordato una riduzione di pena in secondo grado tramite il concordato in appello, ha proposto ricorso in Cassazione per contestare la misura della sanzione inflitta. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena preclude la possibilità di contestare successivamente la quantificazione della sanzione, poiché la rinuncia ai motivi di impugnazione ha un effetto preclusivo definitivo che si estende anche al giudizio di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Continua »
Concordato in appello: no al proscioglimento dopo lo sconto di pena
L'Imputato, dopo aver ottenuto una riduzione di pena in secondo grado tramite il concordato in appello, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accesso al concordato in appello limita i poteri decisionali del giudice di secondo grado ai soli punti concordati dalle parti, precludendo la possibilità di far valere successivamente in Cassazione vizi di merito o richieste di proscioglimento, salvo il caso di nullità assolute. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
Continua »
Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso successivo
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per tentato furto in abitazione. L'imputato aveva concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, ottenendo una riduzione della sanzione. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando un difetto di motivazione della sentenza. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'accordo sulla pena ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale comporta la rinuncia preventiva a far valere altre questioni. Tale rinuncia produce un effetto preclusivo che blocca la possibilità di presentare successivi ricorsi, rendendo nullo ogni tentativo di contestare la decisione in sede di legittimità. Di conseguenza, l'imputato ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Continua »
Concordato in appello: l’accordo che blocca il ricorso
L'Imputato, accusato di tentato furto aggravato, concorda in secondo grado una pena di dieci mesi di reclusione e quattrocento euro di multa tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, propone ricorso per Cassazione lamentando la mancata valutazione di cause di proscioglimento, l'errata qualificazione del reato e l'eccessività della pena. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che l'accordo sulla pena preclude la possibilità di sollevare successivamente questioni di merito o contestare la misura della sanzione liberamente pattuita, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, l'accordo non può essere modificato unilateralmente e il ricorrente viene condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Continua »
Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso successivo
Il Ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sul mancato riconoscimento di una circostanza attenuante non inclusa nell'accordo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia a far valere qualsiasi contestazione successiva in sede di legittimità, comprese le questioni rilevabili d'ufficio. Le uniche eccezioni riguardano l'applicazione di una pena illegale, i vizi nella formazione della volontà delle parti, la mancanza di consenso del pubblico ministero o la difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Continua »
Patteggiamento in appello: no al ricorso se si rinuncia ai motivi
L'Imputato, condannato per riciclaggio, ha concordato la pena in secondo grado tramite lo strumento del patteggiamento in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando che i giudici d'appello non avessero motivato l'assenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di accordo sulla pena con contestuale rinuncia ai motivi di appello, il giudice non ha l'obbligo di motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato, poiché la sua cognizione resta limitata esclusivamente ai punti concordati dalle parti. L'Imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Continua »
Patteggiamento in appello: no ai ricorsi dopo l’accordo
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per rapina aggravata. In secondo grado, la difesa aveva concordato la pena tramite il cosiddetto patteggiamento in appello. Successivamente, l'imputata ha proposto ricorso lamentando la mancanza di motivazione sul mancato proscioglimento d'ufficio. I giudici di legittimità hanno chiarito che, in caso di patteggiamento in appello, il giudice non deve motivare sull'assenza di cause di proscioglimento o di nullità delle prove. La rinuncia ai motivi di appello originari limita infatti la cognizione del giudice ai soli punti concordati. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Continua »
Concordato in appello: no al ricorso dopo lo sconto di pena
L'Imputato, accusato di tentata rapina impropria, aveva raggiunto in secondo grado un accordo con l'accusa per ridurre la pena a un anno e due mesi di reclusione, rinunciando ai motivi di appello. Successivamente, il suo difensore ha presentato ricorso in Cassazione contestando il calcolo delle attenuanti e la gravità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta firmato il concordato in appello, non è possibile contestare in Cassazione la misura della pena o la valutazione delle attenuanti concordate, a meno che la sanzione non sia del tutto illegale o vi sia un vizio nella formazione della volontà. L'Imputato è stato quindi condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Continua »
Concordato in appello: se patteggi non puoi più ricorrere
L'Imputata, condannata in primo grado per estorsione, proponeva concordato in appello concordando una riduzione di pena a quattro anni di reclusione. Successivamente, il suo difensore ricorreva in Cassazione contestando la sussistenza del reato e la mancanza di motivazione sulla pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia a far valere in Cassazione questioni sul merito del reato o sulla misura della pena concordata, salvo il caso di pena illegale. L'Imputata perde la causa ed è condannata al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Continua »
Patteggiamento in appello: l’accordo preclude il ricorso
L'Imputato, condannato per associazione a delinquere e riciclaggio, propone ricorso per Cassazione contestando la qualificazione del reato. Tuttavia, in secondo grado, l'imputato aveva concordato la pena con il Procuratore generale tramite il cosiddetto patteggiamento in appello. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il patteggiamento in appello comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione. Questa rinuncia crea una preclusione processuale insuperabile: il giudice non può più valutare la responsabilità dell'imputato o pronunciare un proscioglimento d'ufficio. Di conseguenza, l'accordo sulla pena vincola le parti e rende impossibile contestare successivamente il merito delle accuse in Cassazione. L'Imputato viene quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Continua »
Patteggiamento in appello: se concordi la pena non puoi ricorrere
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per ricettazione e riciclaggio. L'uomo aveva concordato la pena in secondo grado tramite il cosiddetto patteggiamento in appello, rinunciando ai motivi di impugnazione. Successivamente, ha fatto ricorso lamentando la mancanza di motivazione della sentenza d'appello circa la sua responsabilità penale. I giudici di legittimità hanno chiarito che, in caso di patteggiamento in appello, la rinuncia ai motivi di gravame impedisce al giudice di pronunciarsi su questioni non devolute, esonerandolo dall'obbligo di motivare sul mancato proscioglimento. L'imputato perde definitivamente la causa ed è condannato a pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
Continua »
Patteggiamento in appello: l’accordo esclude il proscioglimento
L'Imputato, condannato per usura, ha concordato la pena in secondo grado con il Procuratore generale. Successivamente, il suo difensore ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento immediato per assenza di responsabilità. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il patteggiamento in appello comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione. Questa rinuncia limita la cognizione del giudice ai soli punti concordati, escludendo l'obbligo di valutare cause di non punibilità immediata. Di conseguenza, l'accordo sulla pena preclude contestazioni successive sulla colpevolezza. L'Imputato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
Continua »
Concordato in appello: riduce la pena ma blocca i ricorsi
L'Imputata, condannata in primo grado per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale, ha ottenuto in secondo grado una riduzione della pena tramite il concordato in appello. Successivamente, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione contestando la qualificazione del reato, l'eccessività della pena e la mancata applicazione del proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena preclude la possibilità di sollevare successivamente censure di merito o vizi di motivazione, a meno che la sanzione concordata non sia palesemente illegale. Di conseguenza, l'accordo vincola le parti e limita drasticamente i motivi di impugnazione successivi.
Continua »
Concordato in appello: pena ridotta ma niente sospensione
L'Imputata propone ricorso contro la sentenza d'appello che, accogliendo un concordato in appello sulla pena, aveva ridotto la condanna senza concedere la sospensione condizionale della pena. La difesa sostiene che il giudice avrebbe dovuto verificare la reale volontà dell'imputata, giovane e incensurata, convocandola di persona, poiché l'accordo escludeva irragionevolmente tale beneficio. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che l'accordo sulla pena escludeva esplicitamente la sospensione condizionale, precludendo al giudice ogni valutazione d'ufficio. Inoltre, la volontà espressa tramite il difensore di fiducia si presume valida e informata, in assenza di prove contrarie specifiche. L'Imputata viene condannata al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Continua »
Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado con il Procuratore Generale tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancanza di motivazione sulla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, a seguito della riforma del 2017, non è possibile contestare in Cassazione la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento dopo aver liberamente optato per il concordato in appello. Il ricorso è ammesso solo per vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della sentenza rispetto all'accordo. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso e viene condannato a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Continua »
Concordato in appello: l’accordo sulla pena vieta il ricorso
L'Imputato, condannato per truffa e associazione a delinquere, ha proposto ricorso per Cassazione contestando il bilanciamento tra attenuanti e recidiva. La Corte d'Appello aveva precedentemente rideterminato la pena applicando il concordato in appello concordato tra le parti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che l'accordo sulla pena preclude qualsiasi successiva contestazione sulla quantificazione della sanzione o sul bilanciamento delle circostanze. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Continua »
Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata esclusione di una circostanza aggravante e la mancanza di avviso dell'udienza al proprio difensore. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, dopo un concordato in appello, non è possibile contestare elementi come le aggravanti, ma solo vizi legati alla formazione della volontà o al consenso delle parti. Inoltre, la legge prevede che la dichiarazione di inammissibilità in questi casi avvenga senza formalità di procedura, escludendo l'obbligo di inviare il previo avviso di udienza. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Continua »
Concordato in appello: l’accordo che azzera i ricorsi successivi
L'Imputato, condannato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale, ha proposto ricorso per Cassazione contestando la qualificazione giuridica del reato di resistenza. In precedenza, in secondo grado, le parti avevano raggiunto un accordo sulla pena tramite il concordato in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'adesione al concordato in appello comporta la rinuncia a far valere qualsiasi altra contestazione nei successivi gradi di giudizio, compresa la qualificazione giuridica dei fatti, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Continua »