Un imputato, accusato di diffamazione verso un soccorritore, ottiene in appello la prescrizione del reato penale, ma i giudici confermano i risarcimenti economici verso la parte civile. L'imputato ricorre in Cassazione lamentando l'omessa citazione per il processo di secondo grado. La notifica a mezzo posta dell'atto di citazione era stata tentata con raccomandata. A causa dell'assenza del destinatario, l'ufficiale giudiziario aveva spedito un secondo avviso di giacenza, ma mancava la prova dell'effettiva ricezione di questo secondo plico. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e stabilisce che la notifica a mezzo posta non si perfeziona con la sola spedizione dell'avviso. Senza la prova della consegna o della ricezione effettiva, il diritto di difesa resta violato. Di conseguenza, i giudici annullano la sentenza per gli effetti civili e rinviano la causa davanti alla corte d'appello civile.
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