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Art. 591-ter Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Civile

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Impugnabilità ordinanza reclamo: No Cassazione, l’asta procede
Un debitore, durante una procedura di espropriazione immobiliare, presenta un reclamo contro l'avviso di vendita del professionista delegato. Il Tribunale rigetta il reclamo. Il debitore tenta allora il ricorso in Cassazione. La Suprema Corte lo dichiara inammissibile, stabilendo un principio chiaro sulla non impugnabilità dell'ordinanza di reclamo. Tale provvedimento, infatti, non ha carattere decisorio e definitivo, ma serve solo a risolvere questioni pratiche della vendita. Di conseguenza, non può essere oggetto di ricorso straordinario. Il debitore perde e la vendita dell'immobile può procedere.
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