La Corte di Cassazione ha chiarito che la sospensione vendita immobiliare ex art. 586 c.p.c. non può essere disposta solo per un prezzo ritenuto basso rispetto alla stima. Il 'prezzo giusto' è quello che scaturisce da una procedura competitiva corretta e trasparente. Il giudice può intervenire solo in casi eccezionali di interferenze illecite o fatti nuovi post-aggiudicazione.
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