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Art. 591-ter Codice di Procedura Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 591-ter Codice di Procedura Civile

Vendita immobiliare fallimentare: scontro tra coniuge e debiti
Nell'ambito di una procedura di fallimento, il curatore avviava la vendita immobiliare fallimentare di un intero immobile appartenente in comunione legale al fallito e alla moglie. Quest'ultima proponeva reclamo contestando la vendita dell'intero bene. Il Tribunale respingeva il successivo reclamo ritenendolo tardivo secondo i termini fallimentari. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della moglie: il verbale di aggiudicazione non ha natura decisoria e definitiva, in quanto solo il decreto di trasferimento incide sul diritto di proprietà. Tuttavia, nell'interesse della legge, la Corte chiarisce che se la liquidazione segue le regole del codice di procedura civile, si applica l'intera disciplina della delega di vendita, con reclamabilità del provvedimento del giudice delegato e inammissibilità del ricorso in Cassazione contro la decisione collegiale.
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Correzione errore materiale: data di entrata in vigore
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1381/2024, ha disposto d'ufficio la correzione di un errore materiale contenuto in una sua precedente sentenza (n. 19712/2023). L'errore riguardava l'indicazione della data di entrata in vigore di una nuova norma processuale (art. 591-ter c.p.c.), erroneamente indicata come "30 giugno 2023" anziché la corretta data del "28 febbraio 2023". La Corte ha rilevato l'errore, riconoscendolo come palese e rettificabile d'ufficio per garantire la certezza del diritto e la corretta applicazione delle norme processuali.
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