La Corte di Cassazione ha confermato l'ordine di rilascio di un immobile occupato da un soggetto che rivendicava un comodato immobiliare vitalizio. La ricorrente sosteneva l'esistenza di un accordo verbale con il defunto proprietario, ma i giudici hanno rilevato che il testamento prevedeva solo un lascito in denaro e non menzionava alcun diritto di godimento sull'abitazione. La Suprema Corte ha ribadito che, sebbene il comodato non richieda la forma scritta, la prova della sua esistenza e della durata vitalizia deve essere rigorosa, specialmente se in contrasto con le ultime volontà espresse per iscritto dal proprietario nel testamento.
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