Un Padre Defunto aveva "venduto" un immobile al Figlio Acquirente. Nel suo testamento pubblico, il Padre Defunto dichiarò di aver in realtà donato il bene al figlio, senza ricevere alcun corrispettivo. Gli Altri Eredi hanno contestato questa vendita, sostenendo fosse una donazione dissimulata per ledere la loro quota di legittima. La Corte di Cassazione ha confermato che la dichiarazione nel testamento costituisce una valida confessione stragiudiziale. Questa confessione prova la simulazione della compravendita e la natura gratuita della donazione, anche se il Figlio Acquirente aveva estinto un'ipoteca sul bene. Il ricorso del Figlio Acquirente è stato rigettato.
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