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Art. 560 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 560 Codice Civile

Eredità: Diritto all’Azione di Riduzione in Natura, non solo denaro
Una Figlia, erede legittimaria, ha contestato le disposizioni testamentarie della Madre defunta, chiedendo l'azione di riduzione per reintegrare la sua quota di eredità. Il Tribunale aveva riconosciuto la lesione della quota paterna (di cui la Figlia era erede), ma aveva liquidato il risarcimento solo in denaro. La Figlia ha insistito per l'azione di riduzione in natura, ovvero per ottenere una parte dei beni stessi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Figlia, stabilendo che il legittimario ha diritto a ottenere la propria quota di eredità in natura, salvo eccezioni specifiche. La sentenza è stata cassata per un nuovo esame, ribadendo il diritto del legittimario ai beni.
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Azione di riduzione: scontro tra erede unico e terzo
L'Erede, unico successore legittimo, ha avviato un'azione di riduzione contro Il Terzo per ottenere la restituzione di donazioni lesive della sua quota di riserva e di somme prelevate abusivamente dal conto corrente del defunto. Il Tribunale di Roma si era dichiarato incompetente, ritenendo che si trattasse di una causa ereditaria da radicare nel luogo dell'aperta successione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Erede, stabilendo che le regole speciali sulle cause ereditarie non si applicano quando l'azione è proposta dall'unico erede contro un soggetto estraneo alla successione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, ordinando la riassunzione della causa.
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Riduzione della donazione in natura: confini certi, non calcoli
Un erede ha agito in giudizio per ottenere la riduzione della donazione in natura di un terreno, effettuata dal defunto padre in favore del fratello e della cognata, per lesione della propria quota di legittima. La Corte d'Appello ha accolto la domanda disponendo la riduzione in natura, ma ha omesso di individuare materialmente la porzione di terreno da distaccare, rinviando genericamente a un successivo frazionamento catastale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'erede, stabilendo che il giudice non può limitarsi a un calcolo matematico astratto. La sentenza deve identificare con precisione la porzione fisica del bene da attribuire al legittimario, poiché il frazionamento ha solo un ruolo esecutivo e non può integrare una decisione incompleta.
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