La Corte di Cassazione stabilisce che il risarcimento del danno causato dall'aggiudicatario inadempiente in un'asta spetta esclusivamente ai creditori e non al debitore esecutato. Se i creditori sono stati integralmente soddisfatti dal ricavato della successiva vendita, il debitore non può pretendere, all'interno della procedura esecutiva, la differenza di prezzo, poiché tale tutela è finalizzata a garantire il soddisfacimento dei crediti e non a risarcire il debitore stesso.
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