Una società di gestione crediti è intervenuta in un'esecuzione immobiliare sulla base di un mutuo notarile. Un fallimento creditore ha contestato la validità del titolo esecutivo, poiché l'effettiva erogazione della somma non era documentata con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La Corte di Cassazione ha confermato che, affinché il mutuo notarile sia un titolo esecutivo, anche la consegna del denaro (traditio) deve essere formalmente attestata. Ha tuttavia stabilito che il giudice dell'opposizione non può ordinare la restituzione delle somme già distribuite, essendo questa una competenza funzionale esclusiva del giudice dell'esecuzione.
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