In una procedura di espropriazione immobiliare avviata contro due terzi datori di ipoteca, una banca è intervenuta senza titolo esecutivo per incassare un credito garantito da ipoteca su un fido concesso a terzi. Il creditore procedente ha contestato il progetto di riparto per la mancata celebrazione dell'udienza di verifica del credito ex art. 499 c.p.c. La Corte di Cassazione ha accolto l'opposizione, affermando che l'**intervento senza titolo esecutivo** dei creditori ipotecari è ammissibile, ma l'effettiva partecipazione alla distribuzione richiede tassativamente la preventiva udienza di verifica. Qualora il giudice ometta di fissarla, il creditore interessato deve attivarsi tempestivamente prima dell'avvio della fase distributiva. L'inerzia del creditore comporta la sua esclusione dal riparto della somma ricavata dall'asta.
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