Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la decisione del Tribunale di Firenze che aveva rifiutato di revocare la sospensione condizionale della pena a un soggetto precedentemente condannato. Il soggetto, dopo una prima condanna per false dichiarazioni, aveva commesso un nuovo delitto contro la persona. Il Tribunale riteneva che la revoca richiedesse che il nuovo reato fosse della stessa indole del precedente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, stabilendo che il requisito della stessa indole si applica esclusivamente alle contravvenzioni. Se il condannato commette un nuovo delitto, la sospensione condizionale della pena viene revocata automaticamente, a prescindere dalla natura del reato. La Suprema Corte ha quindi annullato l'ordinanza, disponendo un nuovo giudizio.
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