Una amministratrice di società cooperativa era stata condannata per ostacolo alla vigilanza per non aver risposto alle richieste di un revisore inviate via PEC. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna, specificando che, per configurare il reato, non è sufficiente la presunzione legale di conoscenza derivante dalla notifica via PEC. È invece necessario che l'accusa provi il dolo diretto, ovvero l'effettiva e consapevole volontà dell'amministratore di ostacolare le funzioni di controllo.
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