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Art. 45 Costituzione — Anno 2023

Altri anni per Art. 45 Costituzione

Privilegio delle cooperative: la sostanza vince sulla burocrazia
Una Cooperativa di ormeggiatori ha richiesto l'ammissione al passivo dell'amministrazione straordinaria di una Società di Servizi Marittimi, pretendendo la prededuzione e il privilegio delle cooperative per i servizi resi. Il Tribunale ha negato entrambi i benefici, ritenendo che la debitrice non gestisse direttamente lo stabilimento strategico e che la Cooperativa non avesse dimostrato di aver superato la revisione biennale. La Corte di Cassazione ha confermato il diniego della prededuzione, poiché la norma eccezionale si applica solo a chi gestisce direttamente l'impianto strategico. Tuttavia, ha accolto il ricorso sul privilegio delle cooperative, stabilendo che la mancanza della revisione non impedisce di dimostrare con altri mezzi la natura mutualistica del credito. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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Privilegio delle cooperative di lavoro: vince la sostanza
Una cooperativa di lavoro ha chiesto l'ammissione al passivo di una società in amministrazione straordinaria, pretendendo la prededuzione per servizi portuali e il privilegio delle cooperative di lavoro. Il Tribunale ha negato entrambi, ammettendo il credito come semplice chirografo. La Cassazione ha confermato il no alla prededuzione, poiché la debitrice non gestiva direttamente l'impianto strategico nazionale. Tuttavia, ha accolto il ricorso sul privilegio delle cooperative di lavoro: la mancanza dell'attestazione di revisione biennale non cancella automaticamente la preferenza. Tale certificato crea solo una presunzione semplificata nel concordato preventivo, ma non impedisce alla cooperativa di dimostrare i requisiti di mutualità con altri mezzi. La causa torna al Tribunale per un nuovo esame.
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Privilegio delle cooperative di lavoro: forma o sostanza?
Una cooperativa di lavoro ha chiesto l'ammissione in prededuzione o con privilegio dei propri crediti verso una società in amministrazione straordinaria. Il Tribunale ha negato entrambi: la prededuzione perché la debitrice non gestiva direttamente impianti strategici, e il privilegio per mancanza della revisione cooperativa periodica. La Cassazione ha confermato il no alla prededuzione, ma ha accolto il ricorso sul privilegio. La Corte ha stabilito che il mancato superamento della revisione non fa perdere il privilegio delle cooperative di lavoro ex art. 2751-bis n. 5 c.c. Tale requisito semplificato vale solo nel concordato preventivo. Nelle altre procedure, la cooperativa può dimostrare la propria natura mutualistica con qualsiasi mezzo di prova. La causa è stata rinviata al Tribunale per un nuovo esame.
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