Una Società Cooperativa ha chiesto l'ammissione al passivo di un fallimento per oltre tre milioni di euro derivanti da contratti di appalto d'opera, pretendendo il riconoscimento del privilegio crediti cooperative sui beni mobili del debitore. Il Tribunale ha respinto la richiesta, ammettendo il credito come ipotecario e chirografario. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione e ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la prelazione generale non si applica ai crediti derivanti da appalti d'opera complessi. In questi contratti, infatti, l'attività lavorativa dei soci non prevale in modo assoluto sugli altri fattori produttivi e organizzativi dell'impresa. Di conseguenza, la cooperativa perde la causa e non ottiene la precedenza nel pagamento.
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