Un imputato, condannato per tentato furto, stipula un **concordato in appello** per ottenere uno sconto di pena, rinunciando ai motivi di ricorso sulla sua colpevolezza. Successivamente, ricorre in Cassazione lamentando che il giudice d'appello non abbia valutato la sua possibile assoluzione. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La sentenza stabilisce un principio fondamentale: a differenza del patteggiamento, nel **concordato in appello** il giudice è vincolato dall'accordo. Se l'imputato rinuncia a contestare la propria responsabilità, il giudice non deve più verificare la possibilità di un proscioglimento, ma solo ratificare l'accordo sulla pena. La rinuncia preclude ogni successiva discussione sulla colpevolezza.
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